Seduta di revisione per mezzi pesanti e rimorchi leggeri il prossimo 22 Marzo

Seduta di revisione per mezzi pesanti e rimorchi leggeri il prossimo 22 Marzo
Informiamo che Agenzia Occelli pratiche auto, ha organizzato per il mattino del giorno 22 Marzo, una seduta di revisione per mezzi pesanti (autocarri, trattori stradali, rimorchi e semirimorchi) e per rimorchi leggeri (trasporto attrezzature sportive, trasporto cose, trasporto animali ecc.).
La seduta avra' luogo a Benevagienna, in via Fossano 10, presso il centro revisioni PST.
Per prenotazioni telefonare al numero telefonico 0174/42457.

Breve guida alla revisione dei veicoli

 

Un utile vademecum a cura di Occelli pratiche auto Mondovi’

 

La revisione dell’auto è uno dei “doveri” degli automobilisti, previsti dal Codice della Strada per tutelare la sicurezza di chi guida. Lo scopo è quello di appurare che lo stato di conservazione del veicolo sia conforme alla circolazione su strada. Gli elementi che vengono controllati sono molti, dalle componenti tecniche, fino alle emissioni inquinanti e rumorose affinché queste non superino i limiti stabiliti dalla legge.

LA PERIODICITÀ

La revisione ha periodicità diversa a seconda del tipo di veicolo. È annuale per i seguenti veicoli:

- veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente (autobus);

- autoveicoli destinati ai trasporti di cose o a uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;

 rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t (compresi i semirimorchi);

- autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente;

- autoambulanze;

- veicoli atipici eccetto i veicoli d'epoca e i veicoli di interesse storico collezionistico;

- autovetture e autoveicoli di categoria M1 in servizio di linea;

- autocaravan di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;

- filobus;

- trenini turistici.

La revisione è biennale per i seguenti veicoli:

- autovetture;

- autoveicoli destinati ai trasporti di cose o a uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (autocarri, usi speciali e trasporti specifici);

- autoveicoli per trasporto promiscuo;

- autocaravan di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate;

- quadricicli a motore;

- ciclomotori e motoveicoli;

- veicoli di interesse storico collezionistico soggetti a revisione biennale.

In ogni caso, i veicoli devono essere presentati alla visita periodica insieme al carrello appendice eventualmente abbinato.

LA REVISIONE STRAORDINARIA

La revisione di un singolo veicolo può essere disposta dalla motorizzazione civile, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale, qualora vi siano dubbi sulla persistenza dei requisiti per circolare o in seguito a un incidente stradale.

DOVE FARE LA REVISIONE

La revisione può essere fatta presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile oppure presso i centri revisione autorizzati. Presso la motorizzazione civile e’ necessaria la prenotazione preventiva.

SANZIONI PREVISTE PER REVISIONE SCADUTA

Guai a circolare su strada con la revisione scaduta perché si rischiano sanzioni pesanti. La multa varia infatti,  da 173 fino a 694 euro. In caso di seconda violazione l’importo viene raddoppiato.

 

Occelli pratiche Auto Mondovi’ e’ a vostra disposizione per prenotare le revisioni dei vostri mezzi pesanti, oltre 35 q. e per i rimorchi leggeri per il trasporto di cose o per il trasporto di attrezzature turistico sportive (moto, imbarcazioni ecc.)

Potremo fornirvi utili ragguagli e preventivi di spesa per il servizio a voi piu’ adeguato.

 

Rivolgetevi alla nostra agenzia : Occelli pratiche auto - Mondovi – 0174/42457 -  info@agenziaoccelli.com

Diesel euro 5 : il governo approva il rinvio del blocco

Il decreto che gli uffici del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica hanno predisposto prevede: 1. La revisione e l’aggiornamento dei Piani sulla qualità dell’aria da parte delle Regioni che nel 2017 avevano firmato l’Accordo di Programma, al fine di riesaminare i contenuti dei provvedimenti adottati alla luce dei risultati già conseguiti di riduzione delle emissioni inquinanti. 2. Nelle more degli esiti di tali valutazioni, le misure di limitazione della circolazione di veicoli di categoria “diesel Euro 5”, possono essere attuate esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024 e in via prioritaria nei comuni superiori ai 30.000 abitanti, dotati di un’adeguata rete di trasporto pubblico locale e dove ci sono valori inquinanti alti che possono incidere sulla tutela della salute. 3. Facoltà che viene meno e che diventa un obbligo a partire dal 1° ottobre 2025, sempre nei comuni con le caratteristiche appena citate.

Verso il rinvio al 2025 il blocco dei veicoli diesel euro 5

Slitterà di due anni lo stop alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 in Piemonte. Lo sta per decidere il governo, dopo la raffica di proteste a seguito del provvedimento della Regione che aveva ordinato il blocco dei veicoli (come imposto da sanzione europea) già dal 15 settembre 2023, cioè in anticipo di due anni rispetto a quanto chiesto dall’Ue. L’incontro a Roma con i rappresentanti della Regione è in corso e si va verso quanto auspicato da tutti gli amministratori locali e dagli automobilisti

In Piemonte sono più di 140 mila i mezzi interessati dal provvedimento, che avrebbero potuto circolare sul territorio solo dotandosi dell’apparecchiatura move-in (una scatola nera rilevatrice dei chilometri) e per non più di 9000 km annui.

Adesso, invece, tutto dovrebbe essere rimandato al 2025, dando quindi tempo alla Regione di trovare alternative come il rafforzamento del trasporto pubblico ed eventuali incentivi per l’acquisto di auto nuove e meno inquinanti.

Per essere informati, sempre

Porto d'armi.....per il rilascio ed il rinnovo rivolgetevi a noi

Un ulteriore servizio va ad aggiungersi alle proposte della nostra agenzia, che da 35 anni supporta ed assiste coloro che necessitano di risposte, nell'ambito della circolazione stradale e del trasporto.

Tempi di attesa, per le prenotazioni on-line, spesso lunghi, impossibilita' di raggiungere gli uffici preposti negli orari previsti e la difficolta' nel far combaciare tutte le incombenze richieste, rappresentano spesso una difficolta' non trascurabile per quanti devono far fronte al rinnovo di documenti.

 

Per questo, quanti dovessero richiedere il rilascio od il rinnovo del porto d'armi, possono ora usufruire del nostro supporto, comprendente :

  • Prenotazione visita medica

  • Assistenza nella compilazione e nel completamento della documentazione necessaria, da presentarsi alle autorita' competenti

  • Presentazione della richiesta presso gli uffici preposti

 

 

Potete contattarci, per avere ulteriori informazioni sul servizio, telefonando al n° 0174/42457 oppure scrivendo a info@agenziaoccelli.com

Sono arrivati i calendari del 2023....belli vero?

Auto elettriche, Italia in controtendenza nell'UE

Poco più di dodici anni di storia, se paragonati a quelli del motore a scoppio, non sono nulla. Il 2035, anno in cui l’Ue vieterà le vendite di auto a benzina e diesel, è dietro l’angolo. Paesi e aziende stanno cercando di mettersi in regola con questo cambiamento che pare epocale ma c’è un solo Stato che va in decisa controtendenza rispetto agli altri: è l’Italia. Se nel resto del Continente le vendite di veicoli elettrici volano alle stelle, lo stesso non si può dire per il nostro Paese.
Come evidenzia Il Sole 24 Ore, il paragone sembra impietoso: durante il primo semestre 2022 le vendite di auto elettriche pure (Bev) sono crollate del 17,6% in Italia, a fronte di una crescita di quasi il 30% nel complesso dell’Unione Europea. Il trend italiano è persino peggiorato negli ultimi mesi con un -40% a settembre. L’Italia in sei mesi ha immatricolato poco meno di 25mila Bev contro le 167mila della Germania, le 115mila della Gran Bretagna, le 93mila della Francia e le 40mila della Svezia.
Dati poco confortanti, che trovano giustificazione nella scarsa presenza di siti di ricarica, nella complessita' burocratica per l'allestimento di nuovi punti di alimentazione e, nella esiguita' dei contributi per l'acquisto.
Non è ovviamente solo colpa degli incentivi, anche se la gran parte del calo è legato a questo. L’Italia sconta anche la scarsa offerta di elettriche nei segmenti A e B: i consumatori italiani sono più propensi all'acquisto di auto di piccole e medie dimensioni, appartenenti ai segmenti A e B, dove al momento l'offerta non è ampia. I lanci di modelli in questi segmenti sono stati infatti rallentati dalla crisi della componentistica e in molti casi rinviati al 2023.
29/12/22

Conto alla rovescia per i semafori

Rischia di rimanere solo teorico l’obbligo di dotare molti semafori di dispositivo countdown per il rosso e il giallo. Infatti dopo la pubblicazione del Dm emanato dal Mit il 5 settembre, le due principali aziende del settore, hanno dichiarato al ministero che alcune caratteristiche degli impianti previste dalla norma non sono tecnicamente realizzabili, senza però riuscire a ottenere alcuna deroga.
Il problema principale sta nel posizionamento dei display che indicano il tempo residuo di accensione delle luci: il Dm dispone che vadano installati di fianco alle luci, mentre le aziende chiedono di poterlo fare in verticale, sopra la luce del rosso. Il motivo della richiesta è che nelle sperimentazioni condotte sinora il montaggio laterale richiederebbe modifiche ai semafori tali da non consentire più il rispetto della norma tecnica di settore, e farebbe perdere certificazioni e marcatura Ce. Il Mit ha risposto facendo capire di non voler modificare il Dm, invitando a trovare altre soluzioni.
Nel frattempo i tempi per l'applicazione della norma procedono, senza display!

Corso di aggiornamento per l'uso dei mezzi agricoli

Sedute di aggiornamento nel mese di Febbraio


L’Abilitazione all’uso dei trattori agricoli o forestali, una sorta di “patentino per il trattore” obbligatorio, previsto dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08) e dalle successive integrazioni, deve essere rinnovato ogni cinque anni.

Il rinnovo si ottiene frequentando apposite sedute di aggiornamento, della durata di almeno 4 ore, svolte da enti di formazione accreditati presso la Regione Piemonte.

Per dare una risposta tempestiva a coloro che rientrano nell'obbligo di formazione, Occelli pratiche auto ha predisposto una seduta di aggiornamento, che si svolgera' Martedi' 22 Febbraio, a Mondovi', con inizio alle ore 18,30.

L' iniziativa e' destinata in particolar modo a coloro che hanno conseguito l'abilitazione in prossimità del 2017, anno in cui è stata rilasciata la maggior parte dei documenti di idoneità.

Per quanti fossero interessati l'invito è quindi a contattare gli uffici, per la pre-adesione ai corsi, telefonando al n° 0174/42457 o scrivendo a info@agenziaoccelli.com.

 



Novita' per le intestazioni delle macchine agricole                              A determinate condizioni non e' piu' richiesta la partita iva

L'intestazione di macchine agricole e' stata fino ad ora consentita, esclusivamente, alle imprese agricole o forestali, alle imprese che effettuano lavorazioni agro-meccaniche, agli enti ed ai consorzi pubblici ed alle imprese che esercitano l'attivita' di locazione di macchine agricole.

Occelli pratiche auto di Mondovi' informa che, a seguito delle novita' introdotte recentemente da apposito decreto legge, che hanno modificato tra gli altri, l'articolo 110 del codice della strada, la intestazione delle macchine agricole e' ora possibile, a precise condizioni, anche a nome di :

  • Commercianti;

  • privati (persona fisica o giuridica) non esercenti attivita' agricola o assimilata;

  • alle reti di imprenditori agricoli singoli o associati

 

Si tratta di una semplificazione sostanziale che, come richiamato, prevede alcuni limiti e vincoli in particolar modo riferiti alla massa complessiva. Eventuali ulteriori delucidazioni potranno essere richieste ad Agenzia Occelli – info@agenziaoccelli.com

 

 

Il mercato dell'auto chiude il 2021 con il segno meno

Il mercato dell'auto chiude il 2021 con il segno meno

Con il calo delle immatricolazioni si registra l'ulteriore invecchiamento del parco circolante

È un quadro preoccupante quello che riguarda il settore auto nel nostro paese. Con una previsione di meno di 1,5 milioni di veicoli immatricolati nel corso del 2021, l'Italia lascia sul terreno quasi il 25% delle immatricolazioni rispetto al 2019, ultimo anno prima della pandemia.

Ed anche il recupero nei confronti del 2020, il vero anno nero per il settore, e' molto limitato (+ 5,7%). Sull'auto si sta infatti abbattendo une vera e propria tempesta perfetta, con tre elementi di criticità: la pandemia, la crisi delle forniture tecnologiche che riduce l’offerta e, la transizione energetica a date forzate e senza un piano organico e tecnologicamente neutrale, per il passaggio da motori a combustione a quelli elettrici ed elettrificati. Tutto questo questo aggiunge incertezza in un mercato già in profonda sofferenza. E l’incertezza in un acquisto rilevante come l’auto vuol dire ulteriore compressione della domanda. Le previsioni per il 2022 non sono molto piu' rassicuranti, con immatricolazioni praticamente identiche all'anno che sta per terminare. Si tratta di valori che non si vedevano dal 1980 e che danno la misura della demotorizzazione in corso.

Da tutto questo emerge un fatto chiave: il parco auto sta invecchiando a dismisura e questo si traduce in maggiori emissioni inquinanti e, soprattutto, in un maggior numero di veicoli ormai obsoleti e inadeguati sotto il profilo sicurezza attiva e passiva. Infatti, per il terzo anno consecutivo, il livello di immatricolazioni è tanto depresso da non poter soddisfare la fisiologica domanda di sostituzione del parco circolante, che è già tra i più vecchi d’Europa. Nel triennio 2020-2022 verranno immatricolate 4.341.646 autovetture.

 

Dopo i proclami che hanno dichiarato la messa al bando delle auto con motorizzazione a combustione interna dal 2035, dobbiamo fare i conti con la realta', che indica come sia tutta in salita la strada per la diffusione di autoveicoli non inquinanti. Speriamo che qualcuno se ne accorga.

Divieti fuoristrada, tanto rumore per nulla

“Nulla si innova in merito al transito autorizzato sulla viabilità forestale”. Che tradotto significa: non è cambiato niente. Il ministero delle politiche agricole e forestali mette la parola fine alle polemiche esplose negli scorsi giorni circa un presunto divieto di circolazione in fuoristrada, a partire dal 16 dicembre, contenuto nel decreto dello stesso dicastero datato 28 ottobre 2021 sulle “Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale”.

Competenza regionale. Il ministero guidato da Stefano Patuanelli, dopo aver ricordato che “spetta alle Regioni la competenza a valutare gli effetti della fruizione pedonale, cicloturistica o con mezzi motorizzati diversi da quelli forestali sui tracciati, i cui effetti su fondi non asfaltati … dovranno essere valutati con la massima attenzione alle singole realtà territoriali”, sottolinea che il provvedimento “contiene esclusivamente le linee guida per le Regioni allo scopo, pienamente condiviso dalle Regioni in sede di Conferenza Stato Regioni e dai Ministeri concertanti (ossia il ministero della Cultura e quello della Transizione ecologica, ndr) di uniformare a livello nazionale le norme riferite alle modalità di costruzione della viabilità forestale, che già esistono nelle singole legislazioni regionali, e dare dunque uniformità alla eterogenea nomenclatura adottata”.

Terreni privati off limits. Insomma, tanto rumore per nulla. E, d’altra parte nella tabella riassuntiva allegata allo stesso decreto si ammettono esplicitamente gli “automezzi a trazione integrale” sulla viabilità principale di secondo livello e i “veicoli fuoristrada” nella viabilità secondaria di categoria “pista”. Ciò detto, è bene ricordare che l'attraversamento dei terreni di proprietà privata è disciplinato dal Codice civile e che “per l'attraversamento, per via terrestre, di strade (forestali) adibite a pubblico transito” è comunque necessaria "l'autorizzazione da parte del soggetto proprietario”.

Tratto da : Quattroruote

La compagnia di assicurazione puo' indicare l'officina dove far riparare i danni

Ormai molte polizze Rc auto prevedono risarcimenti non in danaro, ma in forma specifica (riparazione diretta in carrozzerie convenzionate con la compagnia). Sono criticate perché ridurrebbero i diritti dell’assicurato. Il Tribunale di Milano lo nega, con una sentenza dell’11 giugno (estensore Filippi). Tali clausole valgono se – dopo un incidente senza colpa – si chiedono i danni alla propria assicurazione con la procedura di indennizzo diretto. Per chi non utilizza la rete convenzionata c’è una penale o un risarcimento limitato a quanto la compagnia avrebbe speso con la riparazione diretta. Da anni alcune associazioni di consumatori sostengono che queste penalizzazioni violino il principio di integrale riparazione del danno e rendano vessatoria la clausola, perché tesa, tra l’altro, a limitare la libertà dell’assicurato nel contrattare con i terzi. Non solo: le clausole sarebbero nulle per violazione dell’articolo 148, comma 11-bis del Codice delle assicurazioni, secondo cui «resta ferma per l’assicurato la facoltà di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia».

Fonte : Il Sole 24 Ore

MOVE - IN (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti) : assistenza alla prenotazione della installazione della black-box

A ogni veicolo aderente al servizio MOVE - IN viene assegnato un tetto massimo di chilometri che possono essere percorsi annualmente sull’intero territorio dei comuni che partecipano all’iniziativa, tranne che nei periodi di attivazione delle misure temporanee in previsione di situazioni di accumulo critico degli inquinanti.
Una scatola nera (black-box) installata a bordo del veicolo calcola i chilometri percorsi su tutti i tipi di strade, tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24.
Raggiunto il tetto massimo di percorrenza assegnato, il mezzo non potrà più circolare nelle aree soggette a limitazioni sino al termine dell’anno di adesione al servizio.
Sarà sempre possibile controllare i chilometri residui via app o dal sito web.
In caso di controllo su strada, il superamento o meno della soglia chilometrica potrà essere verificato dalla polizia municipale attraverso specifica app.
L'agenzia OCCELLI e' a disposizione per l'assistenza per le operazioni di prenotazione installazione Black - box.
Gli interessati, muniti di SPID possono rivolgersi alla nostra agenzia per le procedure del caso.
Telefono 0174/42457 - info@agenziaoccelli.com

In vigore dal 15 settembre le misure straordinarie per contenere l'inquinamento

Dal 15 settembre sono entrate in vigore le misure straordinarie per il contenimento dell’inquinamento da polveri sottili nel bacino padano.

In provincia di Cuneo i comuni interessati dalle limitazioni alla circolazione sono 9:

Alba,

Borgo San Dalmazzo,

Bra,

Busca,

Cuneo,

Fossano,

Mondovì,

Savigliano,

Saluzzo.

 

LIMITAZIONI STRUTTURALI

- divieto di circolazione, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni (festivi compresi) dei veicoli adibiti al trasporto persone (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale a Euro 2 per veicoli alimentati a benzina e dotati di motore diesel e omologazione inferiore o uguale a Euro 1 per i veicoli alimentati a GPL e metano;

- divieto di circolazione, dalle ore 8:30 alle ore 18:30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo, dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto persone (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4. Dal 15 settembre 2023 il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 5;

- divieto di circolazione veicolare, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni (festivi compresi) dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo, di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore o uguale ad Euro 1

LIMITAZIONI TEMPORANEE

Nel caso di superamento delle soglie stabilite dall’accordo del Bacino Padano, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo, scatteranno anche le limitazioni temporanee, quali:

 

Allerta di 1° Livello – colore “ARANCIO”

 

divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8,30 alle 18,30, di tutti i giorni (festivi compresi), dei veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazione uguale ad Euro 3, 4 e 5;

 divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8,30 alle 12,30, il sabato e nei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4

 

Allerta di 2° livello – colore “ROSSO”

 

divieto di circolazione veicolare dei veicoli commerciali (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 1, 2, 3 e 4 diesel, dalle ore 8,30 alle ore 18,30, il sabato e nei giorni festivi;

divieto di circolazione dei veicoli commerciali (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale ad Euro 5 diesel, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, tutti i giorni;

Sono esentati dalle limitazioni strutturali i veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo purchè muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l’intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell’appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l’avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell’azienda interessata.

L'uso del telefonino e' vietato anche quando si e' fermi al semaforo.

Potro' utilizzare la sosta al semaforo, in attesa del verde, per telefonare od inviare messaggi? Domanda frequente, alla quale
le norme e la giurisprudenza esistente, sembrano non lasciare (fortunatamente) dubbi in proposito. Infatti l’articolo 173, secondo comma, del Codice della strada (Dlgs 285/1992) vieta al conducente di fare uso del cellulare durante la marcia, a meno che non utilizzi il viva voce o gli auricolari. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che è vietato fare uso del cellulare (inviando sms, mail, messaggi audio eccetera) anche quando si è fermi al semaforo: anzi, il conducente dovrebbe prestare particolare attenzione proprio durante l’arresto al semaforo, essendo un momento di pericolo che non ammette distrazioni (si veda Corte di cassazione, sezione II, sentenza 23331 del 23 ottobre 2020).
Inoltre è vietata la guida con una sola mano, mentre l’altra è impegnata a tenere il cellulare. In questo comportamento si ravvisa infatti una condotta pericolosa, visto che entrambe le mani devono rimanere libere per le operazioni che la guida comporta, prima fra tutte il cambio di marcia, in caso di necessità (Tribunale di Arezzo, sentenza 106 dell’8 febbraio 2021).

Occelli pratiche auto e Agenzia Tomatis insieme, per fornirvi un servizio sempre piu' completo

Occelli pratiche auto e Agenzia Tomatis, realta' storiche del monregalese, si uniscono per fornire un servizio sempre migliore ed al passo con le esigenze degli utenti.

Dal mese di Marzo per ampliare la gamma dei servizi proposti, nell'unica sede di Mondovi', in via Beccaria 45/a, tel. 0174/42457.

Ora aperti dal Lunedi' al Venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,45, vi aspettiamo per offrirvi competenza, cortesia e convenienza. Come sempre!

Ganci traino e serbatoi GPL : non e' più necessario il collaudo

Non e' piu' obbligatorio collaudare nelle sedi della Motorizzazione Civile l’installazione dei ganci traino, la sostituzione dei serbatoi Gpl, il montaggio dei doppi comandi sui veicoli per le esercitazioni di guida e di alcuni adattamenti per i conducenti disabili (pomello al volante, centralina comandi servizi, inversione dei pedali acceleratore-freno, spostamento delle leve dei comandi, specchio retrovisore grandangolare interno e specchio retrovisore aggiuntivo esterno).

Lo specifico decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti è stato pubblicato sabato scorso sulla Gazzetta Ufficiale e, appunto, è in vigore. In pratica, nelle situazioni sopra indicate, pur essendo confermato l’aggiornamento della carta di circolazione, basterà una dichiarazione di esecuzione dei lavori a regola d’arte da parte di una delle officine accreditate dal ministero dei Trasporti, quindi senza la formale “visita e prova” alla Motorizzazione.

La domanda di aggiornamento della carta di circolazione dovrà essere presentata entro 30 giorni dal completamento dei lavori, dall’intestatario del veicolo o da un’agenzia di pratiche auto.

L'aggiornamento della carta di circolazione a seguito delle modifiche effettuate è eseguito dall’Ufficio Motorizzazione Civile competente del luogo ove sono stati eseguiti i lavori e si concretizza con l’emissione di un tagliando adesivo da applicare sulla carta di circolazione stessa; su quest'ultimo sono riportati i dati variati o integrati in seguito alle modifiche e il codice identificativo dell’officina che ha eseguito i lavori.

 

La Motorizzazione Civile ha previsto un regime transitorio per chi si trova a metà del guado. In pratica, la vecchia procedura resta valida sia per le domande già presentate e, quindi, per le visite e prove già prenotate, sia per le domande ancora da presentare relative a modifiche già effettuate alla data di entrata in vigore del decreto, cioè domenica 14 febbraio. Di contro, la direzione generale della Motorizzazione informa che, “in considerazione della possibile volontà da parte degli interessati di avvalersi delle semplificazioni introdotte, le domande già presentate potranno essere definite con la nuova procedura a condizione che la domanda venga opportunamente integrata e resa conforme alle prescrizioni del decreto, con particolare riferimento all’accreditamento dell’officina e alle relative dichiarazioni”.

Mezzi Pesanti : non si paga piu' la tassa di concessione governativa per le radio CB

Il 31 gennaio è da sempre stato il termine ultimo per pagare la tassa di concessione annuale relativa al cosiddetto baracchino, la radio che molti autisti usano ancora oggi per comunicare tra loro informazioni utili alla circolazione.
Quest'anno però non sarà più necessario. Il decreto Semplificazione e innovazione digitale dello scorso luglio infatti, abrogando uno specifico comma del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, ha eliminato questa tassa, del valore di 12 euro, per i possessori di radio CB e PMR 446.
Ma le novità non riguardano solo il versamento della tassa. Il nuovo decreto ha anche abrogato gli articoli 127 e 145 (commi 3 e 4) che imponevano l’obbligo da parte dei possessori di radio CB e PMR 446 di segnalarne il possesso all’Ispettorato per le Comunicazioni Regionale e l’obbligo di ottenere il documento di esercizio da parte dell’Ispettorato Territoriale per le stazioni radioelettriche, ossia i ponti radio.

 

Mezzi pesanti, divieti di circolazione sospesi per le festività e nei fine settimana di Dicembre

Gli autotrasportatori potranno circolare liberamente anche nei fine settimana di dicembre e durante le festività previste nel mese. Lo prevede un decreto firmato oggi, 4 Dicembre, dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli.

In particolare, i mezzi adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, potranno viaggiare sulle strade extraurbane nei giorni:

6, 8, 13, 20, 25, 26 e 27 dicembre.

Resta inoltre ancora valida, e lo sarà fino a nuovo provvedimento governativo, la sospensione del divieto per i servizi di trasporto merci internazionale.

 

Proroga validita' patenti di guida al 30 Aprile 2021

Nuova proroga per le patenti e i fogli rosa scaduti o in scadenza durante l'emergenza Coronavirus: con un emendamento all'ultimo DL Covid approvato in commissione Affari costituzionali in Senato, il nuovo termine viene rinviato al 30 aprile 2021. Il rinvio vale anche per le carte d'identità, ma per quanto riguarda l'espatrio la validità resta quella indicata sul documento alla data di scadenza.

Il provvedimento vale per tutta Italia, e non solo per le zone rosse.

 

Lunedi' 4 Maggio : il settore auto si rimette in moto

  • Ormai ci siamo. Il 4 Maggio e’ alle porte e porta con se qualche timido segnale di riapertura delle attività’.
  • Un “nuovo inizio” che deve avvenire nel rispetto, naturalmente, delle prescrizioni di sicurezza, previste dagli appositi provvedimenti (Nazionali, regionali ed a volte anche comunali).
  • Cosi’ dal 4 Maggio torneranno a riaprire i battenti, insieme ad altre categorie, concessionarie, autosaloni, attivita’ di commercio di  auto e moto veicoli ed agenzie di pratiche auto.
  • Sara’ una riapertura comunque parziale in quanto, anche se attenuate in alcuni passaggi, persistono le limitazioni alla circolazione delle persone.
  • In attesa di verificare come sara’ questo primo giorno di un “nuovo inizio”, si ritiene utile segnalare brevemente quali scadenze, relative al settore automobilistico, sono state prorogate a causa dell’emergenza sanitaria.
  •  
  • La sostituzione delle gomme invernali con le coperture estive, obbligatoria entro il 15 Maggio, e’stata prorogata al 15 Giugno.
  • Il pagamento del bollo auto in Piemonte è stato sospeso fino al 30 giugno 2020 per tutte le scadenze relative ai mesi di marzo, aprile e maggio.
  • Le patenti di guida scadute o in scadenza dopo il 17 marzo sono prorogate fino al 31 agosto 2020.
  • I veicoli che devono essere sottoposti a revisione o a collaudo entro il 31 luglio sono autorizzati a circolare fino al 31 ottobre 2020.

Il "Cura Italia" e' in vigore : cosa prevede per patenti e revisioni

 

Entra ufficialmente in vigore oggi il Decreto Cura Italia, pubblicato nella serata di ieri in Gazzetta Ufficiale e che prevede un sostegno economico per salvaguardare l’economia in un periodo in cui il Coronavirus sta mettendo a dura prova il nostro Paese. Tra le tante misure previste dalla nuova legge vi sono alcuni articoli inerenti il mondo delle automobili, che riguardano in particolare i temi delle patenti e delle revisioni.

 

Il nuovo Decreto Cura Italia infatti prevede infatti il rinvio delle revisioni programmate entro il 31 luglio dell’anno corrente: con le nuove disposizioni gli automobilisti che dovranno sottoporre la propria vettura al controllo avranno tre mesi in più a disposizione, visto che la nuova scadenza fissata è quella del 31 ottobre prossimo. E’ importante però sottolineare come questo lasso di tempo ulteriore è stato concesso solamente a chi aveva in programma la revisione entro il 31 luglio: dal 1 agosto in poi infatti non si potrà godere, al momento, di alcun rinvio.

 

Novità anche per le patenti, la cui scadenza è stata prorogata: tutti i documenti di guida con data di scadenza prevista dal giorno dell’entrata in vigore del decreto, vedranno rinviata questa data fino al 31 agosto prossimo.

 

Alcune novita' proposte per il codice della strada 2020

L’obiettivo delle nuove norme è quello di innalzare il livello di sicurezza per automobilisti e pedoni. In questa ottica, ecco alcune delle novità proposte:
•inasprimento delle multe, in analogie a quelle per guida con smartphone, anche nel caso di eccesso di velocità;
•imposta una distanza di sicurezza di 1,5 metri in caso di sorpasso tra un mezzo e una bicicletta;
•introduzione di bande rumorose nei centri cittadini per limitare la velocità ove necessario;
•previsto l’innalzamento degli attraversamenti pedonali all’altezza del marciapiede, in modo da rallentare significativamente la marcia dei veicoli;
•istituzione da parte dei Comuni di una Zona Scolastica con un limite di velocità pari a 30 km/h limitatamente all’orario di entrata e uscita degli studenti;
•a partire dal 2024 dovrebbe scattare l’obbligo di adozione delle cinture di sicurezza sugli scuolabus.
Bocciata la proposta di innalzamento del limite di velocità massima da 130 a 150 km/h per le auto che viaggiano su autostrade a tre corsie.

Anno nuovo, vita nuova per i monopattini elettrici

Via libera ai monopattini elettrici di potenza fino a 500 watt: dall'1 gennaio, questo particolare mezzo è equiparato alla bicicletta. E quindi, secondo la novità introdotta dalla legge di bilancio per il 2020, può circolare liberamente sulle strade, sia su quelle urbane, sia su quelle extraurbane. Ovviamente, il conducente deve rispettare le norme di comportamento generale contenute nel Codice della strada, valide per tutti i veicoli e, in particolare, quelle specifiche per le biciclette incluse negli articoli 182 e 68 dello stesso Codice e nell’articolo 377 del Regolamento di esecuzione. Sono norme che in questi giorni è opportuno ricapitolare, in attesa di una circolare del ministero dell’Interno, che faccia chiarezza su alcuni aspetti che la semplice equiparazione alle biciclette non chiarisce. Parliamo, soprattutto, dei potenziali conflitti con il decreto del ministero dei Trasporti del luglio 2019 che, in maniera molto più restrittiva rispetto alla liberalizzazione contenuta nella legge di bilancio, aveva autorizzato la sperimentazione dei monopattini sottoponendoli alla discrezione delle singole amministrazioni comunali. Salvo smentite del Viminale, dunque, vediamo cosa si può e cosa non si può fare con i monopattini elettrici. Tenendo presente che segway, monowheel e hoverboard sono esclusi dall'equiparazione.
Solo sulla ciclabile se c’è. Come detto, dall’1 gennaio i monopattini elettrici di potenza fino a 500 watt possono circolare su strada, ma solo se non è presente una pista ciclabile. In quel caso, infatti, è obbligatorio usare quest’ultima.
Nelle aree pedonali se non è vietato. L’articolo 3 del Codice stabilisce che all’interno delle aree pedonali possano circolare le biciclette, e quindi i monopattini, a patto che le altre norme vengano rispettate: resta quindi l'obbligo di condurre a mano il monopattino nel caso in cui esso sia di intralcio o di pericolo per i pedoni. Con un'apposita ordinanza, il Comune può vietare la circolazione dei velocipedi in area pedonale: in questo caso, però, dovrà essere apposto uno specifico pannello aggiuntivo al segnale verticale che indica l’inizio della medesima area.
Sempre vietati i percorsi pedonali. Le biciclette, e quindi i monopattini elettrici, non possono in nessun caso circolare sui percorsi pedonali.
A mano sulle strisce. Ai sensi dell’articolo 377 del regolamento, "nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano", i conducenti di monopattini "sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano". E comunque, come abbiamo appena scritto, i monopattini devono essere condotti a mano "quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni, per esempio nelle aree pedonali". In tal caso, afferma la legge, i monopattini "sono assimilati ai pedoni".
A bordo sui passaggi ciclabili. Se, al contrario, è presente il passaggio ciclabile, il conducente del monopattino elettrico deve comunque tener presente che non gli spetta automaticamente il diritto di precedenza, a meno che non abbia già iniziato l’attraversamento.
Su strada in fila indiana. I monopattini "devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro".
Entrambe le mani sul manubrio. I conducenti di monopattini devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano (ma chiunque abbia guidato un monopattino sa quanto pericoloso possa essere staccare una mano dal piccolissimo manubrio, anche a causa delle ruote di piccole dimensioni e dal ridotto effetto giroscopico). In ogni caso, il conducente del monopattino, equiparato alla bicicletta, dovrà segnalare tempestivamente con il braccio la svolta a sinistra o a destra che si appresta a fare.
Tratto da www.quattroruote.it

Pubblicato il calendario dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti per il 2020

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto il calendario dei divieti di circolazione per il 2020.
Il testo contiene le date relative ai divieti per i mezzi pesanti sopra le 7,5 tonnellate, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni particolarmente critici per la circolazione.
Il provvedimento ha l'obiettivo di garantire migliori condizioni di sicurezza nei periodi di maggiori traffico.

Ecco l'elenco delle giornate:

Mercoledì 1 gennaio  9.00-22.00
Domenica 5 gennaio 9.00-22.00
Lunedì 6 gennaio 9.00-22.00
Domenica 12 gennaio 9.00-22.00
Domenica 19 gennaio 9.00-22.00
Domenica 26 gennaio 9.00-22.00
Domenica 2 febbraio 9.00-22.00
Domenica 9 febbraio 9.00-22.00
Domenica 16 febbraio 9.00-22.00
Domenica 23 febbraio 9.00-22.00
Domenica 1 marzo 9.00-22.00
Domenica 8 marzo 9.00-22.00
Domenica 15 marzo 9.00-22.00
Domenica 22 marzo 9.00-22.00
Domenica 29 marzo 9.00-22.00
Domenica 5 aprile 9.00-22.00
Venerdì 10 aprile 14.00-22.00
Sabato 11 aprile 9.00-16.00
Domenica 12 aprile 9.00-22.00
Lunedì 13 aprile 9.00-22.00
Martedì 14 aprile 9.00-14.00
Domenica 19 aprile 9.00-22.00
Sabato 25 aprile 9.00-22.00
Domenica 26 aprile 9.00-22.00
Venerdì 1 maggio 9.00-22.00
Domenica 3 maggio 9.00-22.00
Domenica 10 maggio 9.00-22.00
Domenica 17 maggio 9.00-22.00
Domenica 24 maggio 9.00-22.00
Domenica 31 maggio 9.00-22.00
Martedì 2 giugno 7.00-22.00
Domenica 7 giugno 7.00-22.00
Domenica 14 giugno 7.00-22.00
Domenica 21 giugno 7.00-22.00
Domenica 28 giugno 7.00-22.00
Sabato 4 luglio 8.00-16.00
Domenica 5 luglio 7.00-22.00
Sabato 11 luglio 8.00-16.00
Domenica 12 luglio 7.00-22.00
Sabato 18 luglio 8.00-16.00
Domenica 19 luglio 7.00-22.00
Venerdì 24 luglio 16.00-22.00
Sabato 25 luglio 8.00-16.00
Domenica 26 luglio 7.00-22.00
Venerdì 31 luglio 16.00-22.00
Sabato 1 agosto 8.00-16.00
Domenica 2 agosto 7.00-22.00
Venerdì 7 agosto 16.00-22.00
Sabato 8 agosto 8.00-22.00
Domenica 9 agosto 7.00-22.00
Venerdì 14 agosto 16.00-22.00
Sabato 15 agosto 7.00-22.00
Domenica 16 agosto 7.00-22.00
Sabato 22 agosto 8.00-16.00
Domenica 23 agosto 7.00-22.00
Sabato 29 agosto 8.00-16.00
Domenica 30 agosto 7.00-22.00
Domenica 6 settembre 7.00-22.00
Domenica 13 settembre 7.00-22.00
Domenica 20 settembre 7.00-22.00
Domenica 27 settembre 7.00-22.00
Domenica 4 ottobre 9.00-22.00
Domenica 11 ottobre 9.00-22.00
Domenica 18 ottobre 9.00-22.00
Domenica 25 ottobre 9.00-22.00
Domenica 1 novembre 9.00-22.00
Domenica 8 novembre 9.00-22.00
Domenica 15 novembre 9.00-22.00
Domenica 11 novembre 9.00-22.00
Domenica 29 novembre 9.00-22.00
Domenica 6 dicembre 9.00-22.00
Martedì 8 dicembre 9.00-22.00
Domenica 13 dicembre 9.00-22.00
Domenica 20 dicembre 9.00-22.00
Venerdì 25 dicembre 9.00-22.00
Sabato 26 dicembre 9.00-22.00
Domenica 27 dicembre 9.00-22.00

Il bollo auto 2020 prevede novità in merito alle modalità di pagamento.

 

Il bollo auto 2020 prevede novità in merito alle modalità di pagamento.

 

A partire dal primo gennaio 2020, si dovrà pagare il bollo auto esclusivamente tramite la piattaforma PagoPA.

La novità, introdotta a seguito dei correttivi al decreto fiscale collegato alla manovra di fine anno, approvati dalla Commissione Finanze della Camera, non comporta l’obbligo di effettuare questo pagamento esclusivamente online.

 

La novità introdotta dai correttivi al decreto fiscale non ha comportato alcuna variazione in merito alle scadenze per il pagamento del bollo auto. Questo andrà corrisposto dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza.

 

Si potrà pagare il bollo auto 2020 anche continuando a rivolgersi presso le agenzie di disbrigo pratiche automobilistiche, già in regola con la novità introdotta.

 

La modifica relativa alla modalità di pagamento potrà invece comportare un aumento del costo complessivo del bollo auto per quel che riguarda la commissione della transazione.

 

Se il pagamento verrà effettuato tramite home banking, nella maggior parte dei casi, a seconda del tipo di contratto stipulato con la banca, potranno non essere richieste commissioni, mentre se l’operazione verrà effettuata presso uno sportello bancario o un ATM il costo della commissione sarà pari 2 euro.

 

Il versamento effettuato presso un ufficio postale comporterà una commissione di 1,50 euro.

 

 

 

DUC : Si partira', forse, il 1° Novembre 2020

 

Il documento unico di circolazione, introdotto da una legge del 2015 e disciplinato da una norma del 2017, non arriverà il prossimo 1 gennaio 2020 (ma inizialmente il debutto era previsto l’1 luglio 2018). Dopo mesi di sperimentazioni, un emendamento dell’esecutivo alla legge di bilancio attualmente in discussione al Senato prende atto, anche su pressione delle associazioni di settore, che non vi sono ancora le condizioni per superare il doppio documento attuale, la carta di circolazione prevista e disciplinata da una direttiva europea e l’italianissimo certificato di proprietà.

 

Problemi tecnici. Il fatto è che le difficoltà tecniche nel far dialogare in tempo reale l’Archivio nazionale veicoli (Anv) del ministero dei trasporti con il Pubblico registro automobilistico (Pra) gestito dall’Aci appaiono ancora insormontabili (“in ragione della complessità dei procedimenti amministrativi”, si legge nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento). In questo momento, infatti, i test di emissione della nuova carta di circolazione richiedono, invece che pochi secondi, molti minuti, un tempo incompatibile con un mercato dell’auto che, nei giorni di picco, supera le 50.000 immatricolazioni.

 

Avvio graduale. Il risultato è che il documento unico di circolazione e proprietà, cioè la carta di circolazione con annotati eventuali gravami (ipoteche, fermi amministrativi eccetera) arriverà gradualmente nell’arco del 2020. In pratica, se l’emendamento sarà approvato, il ministero delle Infrastrutture fisserà nelle prossime settimane un calendario per l’avvio progressivo della novità, un percorso che partirà formalmente l’1 gennaio ma che si concluderà solo il 31 ottobre 2020. Dall’1 novembre la riforma dovrebbe essere pienamente compiuta.

 

L'auto e' il vero Bancomat dello stato italiano : nel 2018 "prelevati" dal settore oltre 76 miliardi

 

Record di imposte per il settore automobilistico, il vero Bancomat dello Stato Italiano.

 

Nel 2018, il carico fiscale complessivo che grava sulla motorizzazione italiana ha raggiunto i 76,3 miliardi, con un rialzo dell’1,5% rispetto all’anno precedente. Il peso delle tasse, dunque, si attesta al 15,8% delle entrate tributarie nazionali e al 4,3% del Pil, contro una media europea del 3,1%. Lo indica l’ultimo rapporto dell’Anfia, l’Associazione nazionale dei costruttori di automobili. Il carico fiscale aumenta per tutte le tre fasi del cosiddetto ciclo di vita contributivo degli autoveicoli: sull’acquisto (+0,7%), sul possesso (+4,6%) e sull’utilizzo (+1,3%). Quest'ultima voce, in particolare, pesa per il 78,7% del gettito complessivo.

 

Stangata sulle immatricolazioni. Per quanto riguarda la fase di acquisto, nel 2018 sono stati versati circa 7,62 miliardi (+0,4%), risultanti dal pagamento dell’Iva e dei diritti di motorizzazione. Diversi elementi hanno inciso su questa voce di prelievo: l'anno scorso, con poco più di 1,91 milioni di unità, il mercato delle auto nuove ha registrato una contrazione del 3,1%, perdendo oltre 60.000 vetture. Sono diminuite anche le registrazioni complessive di tutti i veicoli (-3,1%), mentre il mercato delle auto usate ha riportato un significativo incremento (+4,7%), accompagnato, tuttavia, da un calo del 5,1% del valore medio per singola unità.

 

L'utilizzo. Il gettito fiscale sui carburanti ha segnato un incremento del 2,1% nel 2018, per un totale di 36,74 miliardi rispetto ai 36 del 2017. A fronte di consumi stabili, l’aumento del costo della materia prima ha inciso notevolmente sul prezzo finale alla pompa, generando un incremento dell’introito da Iva (la componente fiscale delle accise, invece, è rimasta invariata). Nel 2018, il gettito fiscale relativo ai lubrificanti è rimasto stabile, attestandosi a quota 1,01 miliardi.  Aumenta, invece, il gettito Iva relativo alla manutenzione e riparazione degli autoveicoli e all’acquisto di ricambi, accessori e pneumatici, che chiude il 2018 a +2,5% per un valore complessivo stimato in 10,94 miliardi, contro i 10,67 del 2017. Su questo risultato, oltre all’invecchiamento del parco circolante, hanno inciso l’incremento del ricorso, da parte degli italiani, alle officine di autoriparazione e il rialzo medio dell’1,2% dei prezzi per la manutenzione e riparazione. A salire è anche la voce d’imposta relativa ai pedaggi autostradali, che cresce del 2,5% a 2,16 miliardi sia per l’aumento del numero di milioni-km percorsi, sia per i rincari dei pedaggi autostradali. Il prelievo fiscale da parcheggi e contravvenzioni vale 5,30 miliardi, con una riduzione del 6,2% rispetto al 2017. Si tratta di una contrazione dovuta soprattutto a una perdita di gettito derivante dalle multe, complice un’elevata quota di automobilisti non paganti, nonché la rottamazione delle cartelle, avvenuta a più riprese negli ultimi due anni. Sul fronte dei parcheggi, invece, si stima che il gettito sia aumentato sia per la crescita del numero di autoveicoli in circolazione, sia per il rincaro del costo del servizio.  

 

L’automotive continua ad essere quindi uno dei settori più tassati nel nostro Paese, sul quale rischiano di abbattersi ulteriori vessazioni, contenute nell'ultima legge di bilancio.

Tratto da Quattroruote. 22/11/2019

Formazione obbligatoria : ecco  i nostri corsi per voi

 

L'agenzia Occelli pratiche auto di Mondovi propone alcune tra le iniziative corsuali, che verranno realizzate nei prossimi mesi.

 

Le iniziative, che vanno a soddisfare quanto previsto dalle normative in materia di formazione obbligatoria, prevedono le seguenti attivita' :

 

 

 

Responsabile del servizio prevenzione e protezione – datori di lavoro rischio basso

 

Responsabile del servizio prevenzione e protezione – datori di lavoro rischio medio

 

Responsabile del servizio prevenzione e protezione – datori di lavoro rischio alto

 

Tali corsi potranno essere erogati, a scelta del richiedente in aula o in modalità on-line

 

 

 

Corsi di formazione per lavoratori – formazione generale (erogabile in modalità on-line od in aula)

 

Corso di formazione per lavoratori – addetti uffici (erogabile in modalità on line od in aula)

 

 

 

 

 

Corso di formazione per utilizzo di piattaforme aeree - corso completo o modulo di aggiornamento

 

Corso di formazione per utilizzo carrelli - corso completo o modulo di aggiornamento

 

 

 

Corso di formazione per utilizzo carrelli telescopici - corso completo o modulo di aggiornamento

 

 

 

Formazione lavoratori – rischi specifici settore autotrasporto : modulo carico e scarico (erogabile in modalità on-line)

 

 

 

Corso di formazione per utilizzo mezzi agricoli e forestali – corso completo o modulo di aggiornamento

 

 

 

Per ulteriori ragguagli non esitate a contattarci presso i nostri uffici, utilizzando i recapiti di seguito indicati.

 

Da oggi un nome uguale per i carburanti in tutta Europa

 

A partire dal 12 ottobre, sulle pompe dei carburanti e nei tappi della auto, arriveranno nuove diciture identificative della benzina e del diesel. La direttiva europea Dafi, ha infatti stabilito di rendere uniformi tutte le etichette utilizzando sigle uguali in tutta l'Unione Europea. La verde si chiamerà E10, mentre il gasolio verrà riportato con la dicitura B10.

 

Cambio etichette

 

Le nuove auto messe in commercio riporteranno dunque nel tappo del serbatoio le nuove diciture, la stessa cosa varrà anche per le pompe di benzina. Per le auto attualmente in circolo invece, non vi è alcun obbligo di cambio dicitura.

 

Ad aderire alla nuova direttiva saranno tutti i paesi facenti parti dell'Unione Europea e consociati. Al momento del rifornimento, in qualsiasi parte dell'Europa ci si trovi, il tappo del serbatoio della propria auto e la 'pistola' della pompa di benzina riporteranno ad ogni modo lo stesso simbolo, in modo tale da rendere inequivocabile la scelta del carburante da inserire nel proprio veicolo. Dentro ad un cerchio verrà riportata la sigla della benzina (E10 o E5), mentre all'interno di un quadrato ci sarà la dicitura B10 o B7 per il diesel. Infine, il rombo rappresenterà tutti i carburanti gassosi. Per l'automobilista sarà dunque impossibile sbagliarsi.

 

In aumento la varietà dei carburanti

 

Le tipologie di carburante stanno diventando sempre più numerose, i distributori hanno più varietà e i motori sono sempre più sensibili.

 

Un tempo, i motori stessi erano in grado di 'sopportare' qualsiasi tipo di carburante, mentre adesso stanno diventando sempre più sensibili. Ecco che l'introduzione di un tipo di carburante erroneo potrebbe portare a diversi problemi.

 

Le nove etichette avranno un simbolo specifico con accanto un numero che rappresenta le percentuali di alcool per la benzina e di biodiesel per i motori a gasolio. Ad esempio, il simbolo E5 rappresenterà il carburante per un veicolo a benzina con il 5% di alcool etanolo, mentre l'E10 avrà al suo interno il 10% di alcool. Per il gasolio invece, B7 significherà gasolio con biodiesel al 7%, mentre B100 starà a significare gasolio di puro biodiesel.

 

Per quanto riguarda infine i carburanti gassosi il cui simbolo è il rombo, se al suo interno si troverà la sigla H2 vorrà dire che è idrogeno, l'abbreviazione CNG invece che è metano per auto, la sigla LPG starà per Gpl e infine LNG significherà metano liquido. Anche per le auto elettriche ci sarà un sistema molto simile.

 

 

 

Pre iscrizioni ai corsi per ottenere il “patentino per il trattore” entro il 31 Dicembre 2018

Si avvicinano sempre di più le scadenze per l’ottenimento dell’Abilitazione all’uso dei trattori

 

agricoli o forestali, una sorta di “patentino per il trattore” obbligatorio, previsto dal Testo Unico

 

 

 

della Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08) e dalle successive integrazioni (in particolare

 

l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012).

“L’ultima proroga è stata rilasciata con il cosiddetto Milleproroghe 2016. Questa norma –

 

 

 

sottolineano dalla Occelli pratiche auto di Mondovì - ha spostato il termine di entrata in vigore

 

dell’obbligo di abilitazione all’uso delle macchine agricole al 31/12/2017, confermando poi la

 

possibilità di effettuare i corsi di aggiornamento (modulo di 4 ore senza prova pratica) nei 12

 

mesi successivi a tale data”.

 

La scadenza del 31 Dicembre 2018 si riferisce quindi agli operatori in possesso di esperienza

 

documentata di almeno due anni nell’utilizzo del trattore a ruote o a cingoli.

 

Gli operatori che alla data del 31/12/2017 risultavano già incaricati dell’uso delle attrezzature,

 

ma sprovvisti di almeno 2 anni di esperienza, devono entro il 31 Dicembre 2019 effettuare un

 

corso di ottenimento completo con verifica finale.

 

Coloro che, privi di esperienza, sono destinati all'utilizzo delle attrezzature agricole dopo il 1°

 

Gennaio 2018, hanno l'obbligo di sostenere il corso di ottenimento completo prima di utilizzare

 

tali attrezzature.

 

È da notare come nell’Accordo Stato Regioni sopra citato sia espressamente indicato inoltre

 

che il patentino trattore è sufficiente anche per utilizzare in ambito agricolo le attrezzature per

 

sollevare carichi, scavare, livellare, aprire piste o sgombrare neve. Si tratta di una notevole

 

facilitazione per gli operatori agricoli. Se, infatti, ad un trattore agricolo colleghiamo un

 

caricatore frontale, grazie a questa estensione l’operatore può continuare ad utilizzarlo senza

 

problemi; se il legislatore non avesse così deliberato, lo stesso operatore avrebbe dovuto

 

conseguire anche l’abilitazione per le macchine movimento terra, con un notevole impegno sia

 

in termini economici che di tempo.

 

Per dare una risposta tempestiva a coloro che rientrano nell'obbligo di formazione entro il 31

 

Dicembre 2018, Occelli pratiche auto sta predisponendo apposite sedute di aggiornamento. Per

 

quanti fossero interessati l'invito quindi a contattare gli uffici, per la pre-adesione ai corsi,

 

telefonando al n° 0174/42457 o scrivendo a info@agenziaoccelli.com.

 

Revisione obbligatoria rimorchi leggeri, attenzione al calendario

 

Nei giorni scorsi il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto il decreto contenente l’atteso calendario per sottoporre a revisione obbligatoria i rimorchi di categorie O1 e O2 (O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t; O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t, ma non superiore a 3,5 t), le cui pratiche erano ferme addirittura al 2003.

 

Si tratta in pratica di tutti i rimorchi utilizzati per il trasporto di attrezzature turistico sportive (barche, gommoni, motocicli ecc.) molto diffusi ed utilizzati, soprattutto con il giungere della stagione estiva.

 

Ecco quanto dispone l’Allegato 1 del Decreto n. 211/18.05.2018.

 

Per l’anno in corso sono chiamati alla revisione i rimorchi delle categorie O1 e O2 immatricolati fino al 31/12/2000 ad esclusione di quelli già revisionati nel biennio precedente.

 

I rimorchi chiamati al controllo tecnico, a prescindere dal mese di immatricolazione, potranno utilizzare la finestra temporale intercorrente fra il 21 maggio e il 31 dicembre 2018.

 

Per l’anno 2019 le stesse categorie di rimorchi, immatricolati dal 1/1/2001 al 31/12/2006, quelli immatricolati prima del 2001 e non revisionati nel biennio precedente, dovranno essere sottoposti a revisione: stavolta, però, come termine per ottemperare al richiamo vale quello del mese di immatricolazione/revisione.

 

Nel 2020 alla revisione dovranno essere portati i rimorchi (sempre O1 e O2) immatricolati dopo il 1/1/2007 e quelli per i quali sono trascorsi 4 anni dalla prima immatricolazione o 24 mesi dall’ultima revisione. Il termine ultimo lo detta sempre il mese di immatricolazione o ultima revisione.

 

Negli anni seguenti, il controllo tecnico sarà effettuato con la periodicità prevista dall’art. 5, comma 1, lettera «a» del Decreto Ministeriale 2014/2017.

 

I rimorchi che non hanno ottemperato a precedenti chiamate di revisione non possono circolare, fino al controllo tecnico, incorrendo nelle sanzioni previste.

 

Dopo la revisione, a seguito di esito positivo, gli uffici MTCT rilasciano ai proprietari dei predetti rimorchi l’attestato di superamento del controllo, il certificato di revisione.

 

Revisioni, novità dal 20 Maggio

 

Dal 20 maggio prossimo, in occasione della revisione periodica dei veicoli, oltre alla fustella adesiva applicata sulla carta di circolazione, sarà rilasciato un certificato di revisione, il verbale di controllo contenente i risultati dell’operazione. Il documento, infatti, oltre a contenere il numero di targa e di telaio, il luogo e la data della verifica tecnica, la lettura del contachilometri, la categoria del veicolo, il nome del centro che ha effettuato la verifica, e la data entro la quale dovrà essere effettuata la revisione successiva, riporterà le carenze individuate e il loro livello: lievi, gravi e pericolose.

 

La novità è figlia del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2014/2017, quello che un anno fa ha recepito in Italia la direttiva europea 2014/45. L’altra novità è l’attestazione della percorrenza rilevata dall’operatore sul contachilometri. Il dato è rilevato da tempo (lo prevedeva già una circolare del 2010), ma finora era inserito esclusivamente nel sistema informatico della Motorizzazione civile. Insomma, di un eventuale errore di rilevazione o battitura, non così raro, il proprietario del veicolo poteva accorgersi solo successivamente consultando il Portale dell’automobilista. Adesso, invece, risultando dal certificato, l’operatore dovrà prestare molta più attenzione.

 

Nulla cambia, invece, né sulla frequenza delle revisioni (la prima dopo quattro anni dall’immatricolazione, entro la fine del mese in cui è stata targata l’auto, le successive entro due anni dalla revisione precedente.

 

Bollo auto, quando è possibile chiederne il rimborso

 

Il bollo auto – o più correttamente tassa automobilistica – è un tributo applicato a tutti i veicoli sul territorio nazionale da versare alla Regione in cui è residente il proprietario dell’autoveicolo o motoveicolo.

 

Le persone che risultano essere proprietarie (o locatarie ecc.) di uno o più veicoli al Pubblico Registro Automobilistico sono tenute a versare la quota annuale per poter circolare regolarmente sul territorio nazionale.

 

Si tratta di una tassa di possesso (più precisamente di un’imposta), da pagare indipendentemente dall’utilizzo del mezzo, in autotassazione, che viene calcolata annualmente secondo direttive regionali, potenza del veicoli in kW e impatto ambientale. Maggiore sarà la classe d’inquinamento (Euro 3, Euro 4, ecc.) e più bassa sarà la tassa da pagare per il veicolo.

 

Trattandosi di una imposta che, a seconda dei veicoli, può prevedere esborsi consistenti, è bene sapere che in ambito piemontese, la restituzione degli importi corrisposti a titolo di tassa automobilistica può essere richiesta nei seguenti casi:

 

  • doppio pagamento (con la stessa scadenza);

  • pagamento in eccesso;

  • pagamento non dovuto (es. per perdita di possesso, esenzione, etc.).

 

Quando si verifica in capo al contribuente la contemporanea sussistenza di posizioni creditorie e debitorie relativamente alla tassa automobilistica, la restituzione si esegue, di norma, mediante riconoscimento del credito da portare in compensazione sui futuri versamenti relativi alla prima scadenza utile cui sia soggetto qualsiasi veicolo che risulti, dall’archivio regionale della tassa automobilistica, di proprietà del richiedente o di altro soggetto da questi indicato.

 

In ogni caso in cui non sia possibile eseguire la restituzione mediante compensazione, ovvero quando il richiedente ne faccia, senza obbligo di motivazione, specifica richiesta, la restituzione si esegue mediante rimborso.

 

E' bene sottolineare che l’entità dell’importo delle somme indebitamente versate (con riferimento ad ogni periodo tributario od autonoma obbligazione) determina i seguenti casi:

  • per importi inferiori a € 12,00 è esclusa la possibilità di inoltrare qualsiasi richiesta di rimborso o compensazione;

  • per importi inferiori ad € 17,00 ma non ad € 12,00 è solo effettuabile la compensazione sui futuri pagamenti dello stesso tributo, poiché non si fa luogo al rimborso;

  • per importi superiori ad € 17,00 è possibile richiedere la restituzione sia tramite rimborso che mediante compensazione

 



 

Revisione macchine agricole, tutto fermo dal 2015.....tranne le sanzioni

Non sono pochi gli imprenditori agricoli che, in possesso di trattrici immatricolate anteriormente al 31 dicembre 1973, si trovano a percorrere le strade che collegano i campi alle aziende agricole: dal primo gennaio 2018 si chiedono come comportarsi in caso di controlli da parte delle forze dell'ordine.

Il 31 dicembre 2017, secondo quanto definito nell'allegato 1 del decreto attuativo del 20 maggio 2015 è infatti scaduto il termine per portare a revisione le macchine agricole immatricolate prima del 31 dicembre 1973. Ma per nessuno è stato possibile adempiere a tale obbligo, mancando il decreto contenente le modalità di attuazione della revisione.
  

Tabella di definizione delle tempistiche per la revisione delle macchine agricole. Allegato 1 primo decreto attuativo 20 maggio 2015
Allegato 1 del Decreto attuativo del 20 maggio 2015
  

La situazione attuale è di "proroga informale", dopo il 20 maggio 2015 non ci sono più state novità in merito alla revisione, se non i continui rinvii contenuti di anno in anno nel decreto Milleproroghe, che quest'anno non c'è stato. 
 Stando alla legge, quindi,  dal 1 gennaio 2018 i proprietari di macchine ricadenti nella prima tranche di mezzi da revisionare potrebbero essere passibili di controlli e sanzioni. 

In attesa del Decreto

Fonti informali ma autorevoli danno per scritto e ampiamente definito il secondo decreto attuativo che però è bloccato, proprio come succedeva a luglio 2017, da qualche cavillo burocratico.

I due nodi su cui i ministeri si avvitano sono l'annosa questione del concerto tra Mit e Mipaaf e il possibile ricorso ad unità mobili e officine convenzionate per lo svolgimento delle attività di revisione. A ciò si aggiunge la determinazione del costo delle operazioni di revisione su cui Mit e Mipaaf hanno visioni differenti.

Nel dubbio .....non mancano le sanzioni


Venerdì 2 marzo è giunta la notizia della prima sanzione amministrativa a danno di un agricoltore di Vicenza che, fermato a bordo del proprio trattore immatricolato ante '73, ovviamente sprovvisto di revisione, è stato sanzionato con un'ammenda di 85 euro.

 Ed ora?


 Se la prima scadenza riguardante le macchine immatricolate ante 1973 non coinvolge un numero poi così importante di unità - le immatricolazioni nazionali dal '60 al '73 sono state circa 260mila,  la seconda data fissata per il 31 dicembre 2018 comprende le macchine immatricolate dal 1 gennaio 1974 al 31 dicembre 1990, stimate in circa  850mila unità. Un numero rilevante, che rischia di creare un ingorgo ancor prima della definitiva applicazione della norma. Anche in questo caso si spera nel buon senso e nella tempestività dei provvedimenti. Fino ad ora, però, completamente latitanti.

 

E' tutta questione di soldi?

 

Continuando a parlare di cifre, l'ultima questione riguarda i costi della revisione
Revisionare un'auto o una moto costa all'utente circa tra i 70 e gli 80 euro. Importo che secondo il Mipaaf e le associazioni di categoria sarebbe congruo anche applicato alle macchine agricole.
Ma, a quanto pare, le pretese avanzate da parte del Mit sono altre e tra le questioni da dirimere sembra esserci la definizione del compenso per il funzionario della Motorizzazione addetto alle operazioni di certificazione. 

Ancora una volta un provvedimento migliorabile ma giusto, perché finalizzato alla sicurezza degli operatori, rischia di divenire quasi esclusivamente  un onere economicamente gravoso per le aziende agricole.

Dalla prossima primavera obbligatorio l'eCall  su auto e furgoni nuovi

Il 2018 segna l'inizio di una vera rivoluzione per la mobilità su gomma che aiuterà a migliorare la tempestività degli interventi di emergenza per incidenti, contribuendo a salvare numerose vite umane. A partire dal 31 marzo 2018 scatta, infatti, l'obbligatorietà dell'installazione del sistema eCall sulle autovetture e sui commerciali leggeri nuovi: i localizzatori satellitari salgono, quindi, definitivamente a bordo dei veicoli. In caso di sinistri o di uscite di strada il dispositivo di sicurezza è in grado di richiedere l'invio di soccorsi, segnalando la posizione precisa del mezzo coinvolto. 
Secondo quanto previsto dalla normativa, il sistema deve poter indicare il tipo e le dimensioni dell'operazione di salvataggio necessaria, l'esatta posizione della macchina o del furgone, la direzione di viaggio (importante sulle autostrade), se il guidatore è o meno in stato di incoscienza o, comunque, non è in grado di effettuare una telefonata. Tra le altre informazioni fornite ai servizi di emergenza ci sono il tipo di veicolo, il combustibile utilizzato, il momento dell'incidente, il numero di passeggeri e se si sono attivati gli airbag di bordo. Il sistema non deve essere tracciabile prima dell'incidente e i dati raccolti dai centri di emergenza o dai loro partner non devono essere trasferiti a terzi senza il consenso esplicito della persona interessata.

Il Parlamento Europeo ne aveva votato l'obbligatorietà il 28 aprile del 2015, su iniziativa avviata dalla Commissione Europea nel giugno del 2013. Secondo le stime effettuate all'epoca da quest'ultima, l'Emergency Call permetterà ridurre il numero dei decessi sulle strade della UE di circa il 10%, quindi contribuirà a salvare circa 2.500 vite ogni anno.

 

Il 2018 sarà l'anno del semaforo con il contasecondi

Nel 2018 potremmo assistere alla comparsa dei contasecondi su molti semafori delle strade italiane. Dal 19 dicembre 2017, infatti, sono in vigore le disposizioni previste dal Decreto del 27 aprile 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che regolano l'omologazione e l'installazione dei cosiddetti sistemi "countdown", introdotti nel lontano 2010 con le modifiche al Codice della Strada previste dalla Legge 120.

Non si tratta, a dire il vero, di una novità assoluta perché alcuni di questi dispositivi sono in sperimentazione da quattro anni, in varie città: quelli non rispondenti alla normativa approvata dovranno essere adeguati alle regole che prevedono l'indicatore del tempo sopra il rosso. I contasecondi sono una realtà già in diversi Paesi europei.
Si tratta di una soluzione tecnologica che migliora la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti, mette al riparo questi ultimi da sanzioni elevate con sistemi automatici, imputabili a gialli troppo brevi, e può fornire anche un importante contributo a migliorare la qualità dell'aria nelle zone particolarmente trafficate. Il tempo rimanente di accensione del verde, per esempio, può essere di aiuto a chi deve decidere se iniziare ad attraversare un incrocio, in particolare pedoni o ciclisti. Chi si trova al volante o in sella a una moto avrà modo di rallentare per fermarsi per tempo, evitando di farsi sorprendere dall'arrivo del giallo, la cui durata è, purtroppo, sempre un'incognita.

E' il caso, in proposito, di ricordare che il Codice della Strada, al comma 10 dell'articolo 41 prevede che con il giallo "i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto (...), a meno che vi si trovino così prossimi (...) che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza (...)". Infine, i contasecondi potrebbero rivelarsi utili nella lotta allo smog e per velocizzare il traffico: con il rosso, per esempio, eviteranno che per eccessiva ansia gli automobilisti tolgano troppo in anticipo il piede dalla frizione, per riavviare il motore delle auto dotate di start&stop. Ai più distratti, invece, saranno d'aiuto a prepararsi per tempo a inserire la prima marcia per ripartire. (Fonte ANSA)

Occhio alle mail : le multe adesso arrivano via PEC

Prima di avviare la consueta procedura di notifica “fisica”, gli uffici di polizia dovranno verificare se è possibile quella telematica via Pec (posta elettronica certificata), prevista dal Codice dell’amministrazione digitale e senza spese per il destinatario. È la conseguenza principale del decreto ministeriale (Dm Interno 18 dicembre 2017) attuativo, pubblicato martedì 16 gennaio e che potrà avere i primi effetti verosimilmente in febbraio.Al momento, le uniche certezze sono il testo del Dm e il fatto che la maggior parte dei corpi di polizia non si è ancora organizzata per le notifiche via Pec.
Il testo prevede innanzitutto che il trasgressore che viene fermato subito possa fornire agli agenti il proprio eventuale indirizzo Pec (anche se questa pare destinata a restare solo un’ipotesi teorica, visto che in questi casi il verbale di solito si redige sul posto e viene consegnato direttamente all’interessato).
Nella maggior parte dei casi non c’è l’alt e il verbale va spedito all’intestatario del veicolo entro i 90 giorni ordinariamente previsti dal Codice della strada. Verificando prima se questi abbia un indirizzo Pec. Il controllo va fatto «nei pubblici elenchi» cui l’organo di polizia «abbia accesso». Un’espressione che probabilmente sarà oggetto di molte interpretazioni.
Il verbale si considera spedito quando il sistema informatico genera una «ricevuta di accettazione» del relativo messaggio Pec (cui vanno allegati la relata di notifica e la copia del verbale) e notificato quando viene generata la «ricevuta di avvenuta consegna».
Dunque, sta a questi consultare regolarmente la propria casella Pec, per essere sicuro di non sforare i vari termini per pagamenti e ricorsi.
Se invece l’invio non va a buon fine, il sistema genera un «avviso di mancata consegna». Se ciò avviene per cause imputabili al destinatario, l’ufficio stampa il messaggio, gli allegati, la ricevuta di accettazione e l’avviso di mancata consegna e li notifica con la normale procedura prevista per gli atti cartacei. Con il conseguente addebito delle spese di notifica, come di consueto.
La stessa procedura si segue (sin da quando il verbale è pronto per essere spedito) quando l’ufficio accerta che il destinatario non risulta avere una Pec.
Fonte : Il Sole 24 Ore

E' l'auto il bancomat dell'erario

Da uno studio della CGIA di Mestre, emerge che il carico fiscale sull'auto in Italia produce 73 miliardi per le casse dello stato

Ammonta a 73 miliardi di euro il carico fiscale che “incombe” sui 42,8 milioni di autoveicoli presenti nel nostro Paese. Una cifra da far tremare le vene ai polsi che, secondo la CGIA, relega gli automobilisti tra le categorie di contribuenti più tartassate d’Italia. Solo per dare un’idea della dimensione del prelievo, si ricorda che il gettito derivante dalle imposte che gravano su tutti gli immobili presenti nel Paese ammonta a poco più di 40 miliardi di euro.

 

 E nonostante la pesantissima crisi che ha colpito fino a 3 anni fa tutto il settore dell’auto, tra il 2009 e il 2016 (ultimo dato disponibile pubblicato dall’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) il gettito fiscale sugli autoveicoli è aumentato del 10,1 per cento (in termini assoluti pari a 6,7 miliardi di euro), mentre la crescita dell’inflazione è stata del 9 per cento.

 

 

 “La voce che incide maggiormente sulle tasche degli automobilisti italiani – spiega il coordinatore dell’Ufficio studi della CGIA Paolo Zabeo – è quella delle imposte e delle accise sui carburanti. Ben 34,8 miliardi di euro, infatti, pari a poco meno della metà dei 73 miliardi complessivi, ci vengono prelevati nel momento in cui ci si reca a fare il pieno al nostro autoveicolo”.

 

 

Dalla CGIA tengono altresì a precisare che per ogni litro di gasolio per autotrazione che acquistiamo alla pompa, il 63 per cento circa del prezzo è riconducibile al peso del fisco. Per ogni litro di benzina, invece, l’incidenza sale al 66 per cento…..

 

Elenco divieti circolazione 2018

DECRETO prot. n.571 del 19 dicembre 2017 - Pubblicato in G.U. n.303 del 30 dicembre 2017

 

VISTO l’art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTE le relative disposizioni attuative contenute nell’art. 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;

CONSIDERATO che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;

CONSIDERATO che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell’art. 168, commi 1 e 4, del nuovo codice della strada;

VISTA la nota della Direzione generale per la sicurezza stradale n.7674 del 6 dicembre 2017;
 
DECRETA
 
Art. 1

 


1. E’ vietata la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2018 di seguito elencati:

a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 09,00 alle ore 22,00;

b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 22,00;
c) dalle ore 09.00 alle ore 22.00 del 1 gennaio;
d) dalle ore 09.00 alle ore 22.00 del 6 gennaio;
e) dalle ore 14.00 alle ore 22.00 del 30 marzo;
f) dalle ore 09.00 alle ore 16.00 del 31 marzo;
g) dalle ore 09.00 alle ore 22.00 del 2 aprile;
h) dalle ore 09.00 alle ore 14.00 del 3 aprile;
i) dalle ore 09.00 alle ore 22.00 del 25 aprile;
j) dalle ore 09.00 alle ore 22.00 del 1° maggio;
k) dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 2 giugno;
l) dalle ore 08.00 alle ore 16.00 del 30 giugno:
m) dalle ore 08.00 alle ore 16.00 del 7 luglio;
n) dalle ore 08.00 alle ore 16.00 del 14 luglio;
o) dalle ore 08.00 alle ore 16.00 del 21 luglio;
p) dalle ore 16.00 alle ore 22.00 del 27 luglio;
q) dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 28 luglio;
r) dalle ore 14.00 alle ore 22.00 del 3 agosto;
s) dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 4 agosto;
t) dalle ore 08.00 alle ore 22.00 dell’11 agosto;
u) dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 15 agosto;
v) dalle ore 08.00 alle ore 16.00 del 18 agosto;
w) dalle ore 08.00 alle ore 16.00 del 25 agosto;
x) dalle ore 09.00 alle ore 22.00 del 1 novembre;
y) dalle ore 09.00 alle ore 22.00 dell’8 dicembre;
z) dalle ore 09.00 alle ore 14.00 del 22 dicembre;
aa) dalle ore 09.00 alle ore 22.00 del 25 dicembre;
bb) dalle ore 09.00 alle ore 22.00 del 26 dicembre.

2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l’avvenuta riconsegna.

Art. 2

 

1. Per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e di destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall’estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero, come previsto dalle norme del regolamento CE n. 165/2014 e successive modifiche, cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire, con decorrenza dal termine del periodo di riposo, di un posticipo di ore quattro.

2. Per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro.

3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminal intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, e che trasportano merci destinate all’estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminal intermodali ed aereoporti, all’estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminal intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.

4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore quattro. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, la deroga applicabile al semirimorchio si intende estesa al trattore stradale anche quando quest'ultimo non sia proveniente dalla rimanente parte del territorio nazionale. Al fine di favorire l'intermodalità del trasporto, la stessa deroga è accordata ai veicoli ed ai complessi di veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio.

5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell’isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all’articolo 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti 31 gennaio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, che rientrano nel campo di applicazione del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 15 febbraio 2001 (trasporto combinato), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco, il divieto di cui all’articolo 1 non trova applicazione.

6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle difficolta' connesse con le operazioni di traghettamento da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purche' muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore due e l'orario di termine del divieto e' anticipato di ore due 

7. Ai fini dell’applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all’interno del territorio nazionale.

8. Le disposizioni riportate nei precedenti commi si applicano anche per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizione di eccezionalità, salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 10, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.


 
Art. 3


 
1. Il divieto di cui all’articolo 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:
 
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzature a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, società di erogazione di servizi pubblici essenziali – gas, luce, acqua – con documentazione a bordo da esibire in occasione di controlli di polizia, anche in momenti successivi secondo le indicazioni fornite dagli stessi organi di controllo, etc.);
 
b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
 
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
 
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura “Servizio Nettezza Urbana” nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio “smaltimento rifiuti”, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale;
 
e) appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l’emblema “PT” o con l’emblema “Poste Italiane”, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali;
 
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
 
g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo sia pubblico che privato;
 
h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;
 
i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili, o al trasporto di merci da e per gli aeroporti nazionali ed internazionali purchè muniti di idonea documentazione attestate il carico o scarico delle medesime merci;
 
l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;
 
m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
1) giornali, quotidiani e periodici;
2) prodotti per uso medico;
3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
 
n) classificati macchine agricole ai sensi dell’art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
 
o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico ed autocisterne adibite al trasporto di alimenti per animali da allevamento;
 
p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
 
q) per il trasporto esclusivo di derrate alimentari deperibili che devono essere trasportate in regime ATP;
 
r) per il trasporto esclusivo di prodotti alimentari deteriorabili che non richiedono il trasporto in regime ATP, quali frutta e ortaggi freschi, e per il trasporto di fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, pulcini destinati all'allevamento, uova da cova con specifica attestazione all’interno del documento di trasporto o equipollente, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
 
2 . Il divieto di cui all’articolo 1 non trova applicazione altresì:
 
a) per i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;
 
b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede dell’impresa intestataria degli stessi, principale o secondarie, da documentare con l’esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime a decorrere dall’orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;
 
c) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell’impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all’art. 2, comma 3.
 
3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, il divieto di cui all’articolo 1 non trova applicazione per i veicoli ed i complessi di veicoli carichi impiegati in trasporti combinati strada-rotaia (combinato ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo) che rientrino nella definizione e nell’ambito applicativo dell’art.1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001, purché muniti di idonea documentazione CMR e equipollente attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco. La parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada e consentita ai sensi del presente comma non può in nessun caso superare i 150 km in linea d’aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco e di sbarco.
 

Art. 4


 
1. Dal divieto di cui all’articolo 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:
 
a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di cui all’articolo 3, lettera r), che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all’alimentazione degli animali;
 
b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
 
c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite.
 
2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
 

Art. 5


 
1. Per i veicoli di cui all’articolo 4, comma 1 lettera c), le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di partenza, che, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui all’articolo 4, comma 1 lettera a), ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
 
a) l’arco temporale di validità, non superiore a sei mesi;
 
b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessità;
 
c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l’autorizzazione investe solo l’ambito di una provincia può essere indicata l’area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;
 
d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;
 
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e modalità già specificate all’articolo 4, comma 2.
 
2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia interessata che rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
 
a) l’arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere esteso all’intero anno solare;
 
b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;
 
c) l’area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
 
3. Per le autorizzazioni di cu all’articolo 4, comma 1 lettera a), nel caso in cui sia comprovata la continuità dell’esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell’anno solare, l’autorizzazione concessa, mediante l’apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.
 

Art. 6


 
1. Per i veicoli di cui all’articolo 4, comma 1 lettera c), le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di partenza, che, valutate le necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
 
a) il giorno o i giorni di validità; l’estensione a più giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare, o alla tipologia di trasporto da autorizzare;
 
b) la targa del veicolo autorizzato; l’estensione a più targhe è ammessa solo in relazione alla necessità di suddividere il trasporto in più parti;
 
c) le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;
 
d) il prodotto oggetto del trasporto;
 
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalità già specificate all’articolo 4, comma 2.
 
2. Per le autorizzazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), relative ai veicoli da impiegarsi per esigenze legate a cicli continui di produzione, la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente, dovrà esaminare e valutare l’indispensabilità della richiesta, sulla base di specifica documentazione che comprovi la necessità, da parte dell’azienda di produzione, per motivi contingenti, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Per le medesime autorizzazioni, e per quelle relative ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l’esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un’unica autorizzazione di validità temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni. Nel caso di veicoli da impiegarsi per esigenze legate a cicli continui di produzione e di veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli dal vivo, l’autorizzazione può essere rilasciata anche dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha sede lo stabilimento di produzione o dove si svolge lo spettacolo, previo benestare della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio.
 
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, le prefetture-uffici territoriali del Governo, nell’ambito dei relativi procedimenti istruttori dovranno, altresì, verificare che l’esigenza di circolazione in deroga alle previste limitazioni, prospettata dai richiedenti risponda ad effettive esigenze di vita delle comunità sia nazionale che locali in quanto:
- è funzionale a soddisfare nell’immediato i fabbisogni di primaria importanza delle comunità alle quali sono destinate le merci trasportate ovvero è finalizzata allo svolgimento di attività pubbliche o di pubblico interesse o di utilità sociale;
- è indifferibile per gli usi di cui sopra, poiché è collegata a termini essenziali ovvero ad una impossibilità di svolgimento del trasporto nei giorni non protetti dai divieti;
- non sussistano particolari situazioni di rischio connesse alle specifiche modalità del trasporto, alle caratteristiche dell’itinerario da percorrere nonché alla tipologia di traffico con cui va ad interferire.
Dette circostanze dovranno essere espressamente e adeguatamente evidenziate nelle motivazioni dei relativi provvedimenti autorizzatori.
 


Art. 7


 
1. L’autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all’articolo 4, può essere rilasciata anche dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha sede l’impresa che esegue il trasporto o che è comunque interessata all’esecuzione del medesimo. In tal caso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.
 
2. Per i veicoli provenienti dall’estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i Signori Prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.
 
3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i signori Prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), anche delle difficoltà derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento.
 
4. Durante i periodi di divieto i Prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall’estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera.
 

Art. 8


 
1. Il calendario di cui all’articolo 1 non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:
 
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
 
b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
 
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
 
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura “Servizio Nettezza Urbana” nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio “smaltimento rifiuti” purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale;
 
e) appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l’emblema “PT” o con l'emblema "Poste Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli in possesso, ai sensi decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali;
 
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
 
g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
 
h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell’art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.
 

Art. 9


 
1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all’articolo 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati all’articolo 1, dal 26 maggio al 9 settembre compresi, dalle ore 08.00 di ogni sabato alle ore 24.00 della domenica successiva.
 
2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell’allegato A al Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.
 
3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità che gli stessi Prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga.
 
4. Il divieto di circolazione per le merci pericolose di cui al comma 1 non trova applicazione, per comprovate necessità di servizi, per i veicoli e per i complessi di veicoli di seguito elencati, anche se circolano scarichi:
 
a) militari e delle Forze di Polizia;
 
b) militari appartenenti a Forze Armate straniere e civili da queste commissionati, per esercitazioni, operazioni o assistenza militare in base ad accordi internazionali, purchè muniti di apposito credito di movimento rilasciato dal comando militare competente;
 
c) civili commissionati dalle Forze Armate muniti del documento di accompagnamento di cui al decreto  ministeriali 2 settembre 1977 integrato con decreto ministeriale 24 maggio 1978, rilasciato dal comando militare competente;
Di ogni trasporto deve essere data informazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio o l’ingresso in territorio nazionale.

 
Art. 10


 
1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell’ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.
 


Art. 11


 
1. Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo attueranno, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Nuovo Codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.
 
2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo comunicano, con cadenza semestrale, ai Ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 4 del presente decreto.
 
3. In conformità a quanto concordato nel protocollo d'intesa siglato tra Governo e Associazioni di categoria in data 28 novembre 2013, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, sarà verificata, la possibilità di apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare i livelli di sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un incremento di competitività dell'autotrasporto.
  

 

Da Febbraio le multe auto arriveranno via PEC

Da febbraio le notifiche delle multe avverranno prioritariamente tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC). Gli automobilisti che ne possiedono una, infatti, riceveranno la sanzione dell'infrazione al codice della strada per mail. La novità, prevista dal Decreto Legge numero 69 del 2013, è appena diventata operativa a seguito dell'emanazione da parte del Ministero dell'Interno del Decreto del 18 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio.

In caso di contestazione immediata della sanzione sarà lo stesso guidatore a fornire alle Forze dell'ordine l'indirizzo della sua casella di posta PEC. Nelle altre situazioni l'indirizzo del proprietario del veicolo sarà individuato dalle autorità ricorrendo ai pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche. Per quello che riguarda i termini di pagamento e impugnazione legati alla notifica, è bene precisare che questa si intenderà spedita "nel momento in cui - chiarisce il Decreto - viene generata la ricevuta di accettazione" e si riterrà notificata "nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC". Da notare che entrambi i messaggi vengono generati in automatico, indipendentemente, quindi, dal fatto che la mail sia stata vista o letta dall'interessato. La comunicazione elettronica dovrà avere come oggetto la dicitura "Atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada" e dovrà includere come allegato la copia del verbale, sottoscritta con firma digitale, e la relazione di notifica.

Nel caso di impossibilità di invio tramite PEC per assenza di recapito digitale, per colpa del destinatario o se questa risultasse scaduta, l'amministrazione utilizzerà il metodo postale, quello adoperato sino a oggi, aggiungendone i relativi costi di notifica alla sanzione.

Trattori agricoli, il 2018 porta con se l'abilitazione obbligatoria

Con l'inizio del 2018 divengono operative le scadenze per l’ottenimento dell’Abilitazione all’uso dei trattori agricoli o forestali, una sorta di patentino trattore obbligatorio previsto dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08) e dalle successive integrazioni (in particolare l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012).

Per chiarire in modo semplice ed immediato gli obblighi previsti, pubblichiamo di seguito una tabella riassuntiva degli adempimenti introdotti.

 

Caso

Cosa fare

Entro quando
Nuovo operatore, assunto o incaricato dell’uso delle attrezzature a partire dal 01/01/2018, senza nessuna esperienza Corso completo per l’ottenimento dell’abilitazione con verifica finale Prima dell’utilizzo delle attrezzature
Operatori che alla data del 31/12/2017 risultano già incaricati dell’uso delle attrezzature, ma non hanno almeno 2 anni di esperienza Corso completo per l’ottenimento dell’abilitazione con verifica finale Entro il 31 Dicembre 2019
Operatori che alla data del 31/12/2017 sono in possesso di esperienza documentata nell’utilizzo delle attrezzature (almeno 2 anni) Corso di aggiornamento con verifica finale Entro il 31 Dicembre 2018
Caso particolare: operatori che hanno seguito corsi di formazione non a norma (durata ridotta, mancanza della verifica finale, etc.) Corso di aggiornamento con verifica finale Entro il 31 Dicembre 2019

 

La tabella riportata ha valore puramente riassuntivo e non esaustivo.

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.

Formazione obbligatoria : proposte ed opportunita'

La formazione in materia di sicurezza sul lavoro deve essere fatta da tutte le aziende ai propri lavoratori per non incorrere in sanzioni. I percorsi formativi nascono in seguito all’accordo Stato/Regioni entrato in vigore nel 2012 che prevede corsi obbligatori e facoltativi rivolti ai dipendenti, soci e titolari di imprese. L’accordo, secondo quanto previsto dal d.lgs.81/2008, contiene tutte le norme e le direttive necessarie per effettuare correttamente la formazione.

La formazione impartita durante la partecipazione ai singoli corsi, ha una durata variabile a seconda dell'argomento trattato. Una volta decorsa la durata stabilita, è obbligatorio partecipare a corsi di aggiornamento, la cui durata e la cui modalità di erogazione sono variabili.

Siamo in grado di proporvi l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione in materia di sicurezza e dei relativi moduli di aggiornamento.

Possiamo inoltre proporre, per una vasta gamma di attività formative, percorsi personalizzati e l'erogazione di formazione a distanza, in modalità e-learning.

Sicurezza sul lavoro: elenco corsi obbligatori per tutti i lavoratori

Tutti i lavoratori che svolgono un’attività professionale all’interno di una specifica sede aziendale sono tenuti a seguire una formazione obbligatoria divisa in due parti: generale e specifica. Mentre la formazione generale affronta gli argomenti fondamentali ed è comune a tutte le aziende, quella specifica si differenzia in base al livello di rischio che caratterizza il settore di competenza: basso, medio e alto.

  • Rischio basso: ambulanti, ristoratori, artigiani, agenti turistici e i commercianti

  • Rischio medio: agricoltori, allevatori, trasportatori e pubblica amministrazione, inclusi i docenti

  • Rischio alto: lavoratori impegnati nell’edilizia, nella chimica e, in generale, nella lavorazione di sostanze pericolose

Sicurezza sul lavoro: elenco corsi obbligatori per specifiche figure professionali

  • Corso RSPP ( Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) si occupa di fornire al lavoratore gli strumenti per la prevenzione e la protezione dei rischi presenti sul luogo di lavoro.

  • Corso RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) deve essere garantito in tutte le aziende. Questo Rappresentante alla fine del corso avrà le competenze per rappresentare i lavoratori in materia sicurezza sul lavoro.

Corsi per addetti Antincendio e Primo Soccorso

Le ultime due figure a cui è rivolta la formazione obbligatoria per le aziende riguardano l’addetto antincendio e primo soccorso.

  • Corso Addetto Antincendio: anche in questo caso la formazione si differenzia in base al livello di rischio (basso, medio e alto) dell’azienda.

  • Corso Primo Soccorso: questa formazione è pensata in base alla rischiosità delle attività.

Macchine agricole e forestali

Inoltre tra le nostre proposte formative, ricordiamo la formazione obbligatoria per l'uso di macchine agricole e forestali, il cui termine è ormai fissato per la fine del 2018. Per l'uso di tali attrezzature è prevista apposita abilitazione, ottenibile mediante la partecipazione a percorsi formativi differenziati a seconda dell'esperienza pregressa.

Contattateci per ogni vostra esigenza al n° 0174/42457 oppure scrivendo a info@agenziaoccelli.com

 

 

Pneumatici invernali:          alcune cose da sapere

L'acquisto di un treno di pneumatici invernali non va considerato come un investimento supplementare ma come una spesa anticipata che, comunque, prima o poi si dovrà fare. Infatti, impiegando un treno di gomme invernali quelle standard nella brutta stagione se ne stanno a riposo, proprio come fanno le prime in quella più calda. In definitiva, entrambi i set di pneumatici hanno un ciclo vitale più lungo, quasi doppio, rispetto a quello di un treno di gomme che lavora in tutte le stagioni.

I pneumatici invernali vanno montati su tutte e quattro le ruote in modo da garantire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale. In altri termini, avere degli invernali sull'asse di trazione e degli estivi sull'altro pregiudica nel caso di una vettura a trazione anteriore la stabilità sui fondi a bassa aderenza (e per sbandare possono bastare anche solo quelli bagnati) e in quello di una auto a trazione posteriore la direzionalità che si vuole imprimere sterzando. Una raccomandazione che vale ancora più per chi ha un suv o un crossover, con masse superiori a quelle di un'auto convenzionale, che sia in curva e nelle fasi di rilascio dell'acceleratore o frenata sia in discesa sono maggiormente soggetti agli effetti del peso che possono innescare, improvvisamente, un comportamento incontrollabile. Inoltre, il fatto di avere una vettura a trazione integrale non deve ispirare la possibilità di essere inarrestabili, quindi è sempre saggio avere pneumatici adeguati se si abita o ci si deve recare in posti dove è facile incontrare la neve.

I pneumatici invernali sono soggetti allo stesso limite d'usura previsto dal Codice della Strada per gli estivi: ovvero 1,6 mm di spessore del battistrada misurato negli incavi longitudinali principali.
A livello di manutenzione gli invernali non richiedono differenti attenzioni rispetto agli estivi, quindi oltre a non presentare danni o lacerazioni e deterioramenti anomali sulla struttura, vanno gonfiati alla stessa pressione indicata dal Costruttore della vettura per i pneumatici normali. Infine, quando non sono montati sulla vettura, al fine di preservarli in maniera ottimale sino al successivo impiego, vanno conservati in locali asciutti, aerati, temperati e al riparo dalla luce.

Tratto da "Il sole 24 Ore-Codice della Strada"

Bollo auto: niente revisione per chi non paga                                         Il provvedimento è contenuto nel decreto legge di correzione dei conti pubblici

Dal 1° gennaio del prossimo anno potrebbe arrivare la stretta che collega la revisione del veicolo al controllo del pagamento della tassa. Se il proprietario del mezzo non sarà in regola, il veicolo non verrà revisionato. E quindi non potrà circolare.

 La norma per ora è in fase di proposta. Si tratta di un emendamento relativo al decreto

 legge di correzione dei conti pubblici, la cosiddetta manovra bis. La proposta di modifica è stata presentata in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati. E propone che gli

uffici competenti del Dipartimento dei Trasporti e le imprese autorizzate alla revisione dei veicoli abbiano il compito di controllare l’avvenuto pagamento del bollo. Prima di effettuare il controllo sul mezzo, si legge nel testo dell’emendamento, “devono verificare l’avvenuto pagamento, dell’anno in corso e degli anni precedenti, della tassa di proprietà, della tassa di circolazione e della situazione di fermo amministrativo”.

 Il testo prosegue spiegando che “Nel caso che la verifica dia esito negativo, non è

possibile procedere con la revisione del veicolo. Ed il suo proprietario è obbligato ad

effettuare i pagamenti mancanti e presentare una nuova richiesta di revisione per poter

circolare”. Quindi, se non si è in regola con il pagamento del bollo, l’auto resta in garage.

Lo stesso emendamento per contrastare l’evasione del bollo auto – valutato

indicativamente in almeno 500 milioni di euro l’anno – era stato presentato nel dicembre

scorso. Ma poi era stato accantonato. Il motivo? L’emendamento avrebbe innescato una

serie di complicazioni burocratiche e normative difficili da dipanare. Di fatto la sua

approvazione farebbe tornare il bollo auto ad essere una tassa di circolazione. E non più

una tassa di proprietà com’è oggi. Inoltre, le officine autorizzate alla revisione dei veicoli di fatto si trasformerebbero in agenti del Fisco. O in qualcosa di molto simile.

“La proposta di legare l'effettuazione della revisione alla regolarità dei pagamenti del bollo è solo l'ultima delle soluzioni ipotizzate per ridurre l'evasione della tassa. Molto spesso l'automobilista- sostengono alla agenzia Occelli di Mondovì – è all'oscuro delle

ripercussioni legate al mancato pagamento del bollo auto. Per questo consigliamo gli 

utenti a verificare, presso il nostro ufficio, la situazione dei bolli pregressi. Infatti, oltre a

provvedere alla riscossione della tassa per l'anno in corso, possiamo verificare i bolli delle annualità precedenti, attraverso ricerche su targhe automezzi e anagrafica intestatario". 

Un amico per l'estate, il ciclomotore                                                 Alcune semplici regole da rispettare per viaggiare                             in regola con le norme in vigore

 

Secondo il codice della strada, sono classificabili come ciclomotori i veicoli con:

 

motore di cilindrata fino a 50 cc o comunque di potenza massima fino a 4 Kw;

velocità fino a 45 km/h.

 

Per circolare, i ciclomotori devono essere muniti di targa a 6 cifre, bollo, copertura assicurativa e certificato di circolazione. Il conducente è tenuto ad indossare un casco di tipo omologato, così come l'eventuale passeggero.

 

I ciclomotori possono essere omologati per 1 o 2 persone, compreso il conducente.

 

I ciclomotori possono circolare su quasi tutte le strade cittadine, tranne quelle extraurbane principali (superstrade), così come nelle autostrade e dove sia espressamente vietato.

 

Un ciclomotore deve essere sottoposto alla revisione 4 anni dopo l'immatricolazione e successivamente ogni 2 anni, esattamente come qualsiasi altro mezzo.

 

Il ciclomotore è l'unico mezzo per uso stradale a cui è consentito il parcheggio in seconda fila, purché accanto ad un altro veicolo a due ruote (art. 158 Codice della strada). Il bollo per i ciclomotori I ciclomotori fino a 50 cc e le minicar (quadricicli leggeri con cilindrata del motore pari o inferiore a 50 cc o di potenza massima pari o inferiore a 4 Kw) devono pagare il bollo solo se utilizzati "sulla pubblica strada", con decorrenza gennaio/dicembre.

 

L'importo della tassa di circolazione annuale per i ciclomotori e scooters è di € 20,00.
Il pagamento può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni, anche dopo il 31 gennaio, purché prima della messa in circolazione del ciclomotore.
In qualsiasi momento sia effettuato, il pagamento ha validità per l'anno solare in corso (fino al 31 dicembre ).

 

Ai quadricicli leggeri (cioè le microvetture con velocità massima non superiore a 45km/h, cilindrata non superiore a 50 cc e massa a vuoto inferiore a 350 kg ) si adottano, ai fini del bollo, le stesse regole valide per i ciclomotori; solo a tali quadricicli si applica la tariffa di € 50,00.

 

È obbligatorio esibire il contrassegno di pagamento, su richiesta degli organi di polizia. Non c'è però obbligo di conservarlo per gli anni successivi.

 

Con l'arrivo della bella stagione – sottolineano alla Agenzia Occelli di Mondovì- riprende l'utilizzo del ciclomotore, un veicolo comodo per i piccoli spostamenti e semplice da usare. Prima di metterci in strada verifichiamo l'efficienza del mezzo e le semplici regole che abbiamo richiamato, per viaggiare in sicurezza ed in regola con le norme in vigore. Ed in caso di dubbi, contattateci al n° 0174/42457 o scrivete ad info@agenziaoccelli.com”

Da Targatocn del 18/5/2017

15 Maggio : tempo di gomme "estive". Ecco cosa e' previsto per chi non adempie all'obbligo

Dal 15 aprile non è più obbligatorio circolare con i pneumatici invernali, ma, ormai da qualche mese, circolano diverse interpretazioni su una circolare del Ministero dei Trasporti, con la quale si stabiliscono sanzioni per chi, dopo il 15 maggio, viene trovato a circolare ancora con le gomme invernali montate sulla propria auto. Non è proprio così: le sanzioni ci sono, ma solo in alcuni i casi.

La circolare prevede, infatti, che dal 16 maggio scattino le infrazioni per tutti coloro che hanno pneumatici invernali di tipo M+S  però con un codice di velocità inferiore a quello che è indicato sul libretto di circolazione dell'auto. L'indice di velocità è un codice alfabetico che corrisponde alla velocità massima alla quale un pneumatico può viaggiare. Per sapere quale è, basta leggerlo sul fianco di uno degli pneumatici: si tratta della lettera finale. Allo stesso modo, per capire se è più basso di quelli riportati nel libretto di circolazione, basta prendere il libretto e leggere i codici consentiti alla voce "Pneumatici" riportati nella terza pagina della carta di circolazione.

Le multe previste dalla circolare vanno da 419 euro a ben 1.682. Ma non basta: è previsto anche il ritiro della carta di circolazione e l’invio in revisione del veicolo. La normativa, infatti, prevede il divieto di viaggiare con pneumatici dotati di codici di velocità inferiori rispetto a quelli riportati sulla carta di circolazione. Ma durante il periodo invernale viene ammessa questa deroga, la cui applicazione arriva fino al 15 maggio.

Non ci sono obblighi di legge, invece, per chi monta pneumatici invernali con lo stesso indice di velocità indicato sulla carta di circolazione, ma il  consiglio è di sostituirli comunque con quelli estivi per evitarne l'usura, per avere migliori condizioni di sicurezza e minori consumi di carburante.

In arrivo un giro di vite per l'uso del cellulare alla guida

Ritiro immediato della patente per chi usa il telefonino mentre guida, divieto di sorpassare ciclisti se c’è uno spazio laterale minore di un metro e mezzo e avvio (dopo cinque anni di false partenze) dei controlli automatici per scoprire più facilmente chi circola senza assicurazione Rc auto. Sono i tre punti principali su cui il Governo sta lavorando per modificare il Codice della strada e che potrebbero essere inseriti già come emendamento alla manovra fiscale di una settimana fa, cioè in sede di conversione in legge del Dl 150/2017. Ma è possibile che le novità finiscano in qualche provvedimento successivo o diventino l’oggetto di un decreto legge specifico, da far entrare in vigore in estate.

Non è nemmeno sicuro che tutte e tre le novità arrivino contemporaneamente: potrebbe anche esserci uno spacchettamento.

Quel che è sicuro è la volontà del Governo di fare qualcosa in materia di sicurezza stradale, perché l’argomento è tornato di attualità.

In sostanza, la sospensione della patente per chi usa il cellulare (cioè digita su schermo o tastiera oppure parla senza utilizzare auricolare o vivavoce) verrebbe prevista già alla prima violazione, mentre oggi scatta solo per i recidivi (intesi come quelli che hanno già commesso nell’ultimo biennio un’infrazione relativa al telefonino). Le conseguenze della novità (che si riferisce all’articolo 173 del Codice della strada) sarebbero due:

- si perderebbe la possibilità di fruire dello sconto del 30% pagando la multa entro cinque giorni (perché dal beneficio sono escluse le infrazioni che comportano la sospensione della patente anche per i non recidivi).

Non è chiaro se l’inasprimento riguarderà anche l’importo della multa (oggi di 161 euro), il numero di punti da decurtare (oggi cinque) e la durata del periodo di sospensione.

Quanto al limite minimo di spazio laterale per il sorpasso di ciclisti, è auspicabile che si rifletta sui problemi che la sua applicazione causerebbe.

Sicuramente molto ponderata sarà invece la norma sui controlli automatici Rc auto: è dall’autunno 2011 che sono già in vigore alcune regole, più volte modificate (e un’ulteriore novità è stata inserita nel disegno di legge sulla concorrenza, che però continua a procedere molto lentamente in Parlamento) perché difficilmente applicabili ma rimaste lettera morta proprio perché ancora problematiche.

Da almeno tre anni è chiaro che il problema principale sta nel fatto che, se i controlli automatici partissero nel contesto attuale, non sarebbe prudente spedire direttamente le multe agli intestatari dei veicoli individuati dagli apparecchi di rilevazione. Per due motivi:

- l’individuazione dei veicoli non assicurati viene fatta confrontando il numero di targa letto dall’apparecchio con la banca dati delle polizze, gestita da Motorizzazione e Ania, che non garantisce un aggiornamento in tempo reale;

- il sistema sanzionatorio è complicato, perché l’articolo 193 del Codice della strada prevede che la pesante multa prevista (849 euro) si riduca a un quarto (212,25 euro) se l’assicurazione viene riattivata entro 30 giorni da quando è scaduta o se il proprietario provvede a demolire il veicolo entro 30 giorni dall’accertamento dell’infrazione.

Il risultato è che, prima di irrogare la sanzione, bisogna essere sicuri che il veicolo sia effettivamente scoperto da Rc auto. E la sicurezza si ottiene solo inviando al proprietario un invito a mostrare i documenti in un ufficio di polizia, dove vedranno se davvero al momento dell’accertamento il mezzo circolava senza Rc auto e calcoleranno la sanzione che va applicata al caso specifico che verrà riscontrato. Un notevole aggravio di lavoro, per uffici il cui equilibrio è sempre delicato.

Ora il problema del mancato aggiornamento delle banche dati pare risolto. Resta quello delle sanzioni, che dovrebbero essere unificate o comunque rese meno complicate e differenziate dalla norma allo studio del Governo.

Tratto da "Il sole 24 Ore" del 2/5/2017

Auto: il documento unico si farà, l’archivio unico no

Le indiscrezioni sono confermate: il documento unico dei veicoli si farà, l'archivio unico no. Lo ha chiarito, rispondendo alle domande del Sole 24 Ore, il viceministro dei Trasporti, Riccardo Nencini, che ha scritto il testo del decreto legislativo attuativo previsto dalla riforma della pubblica amministrazione (legge Madia, la 124/2015, articolo 8). Il testo andrà al prossimo Consiglio dei ministri, attualmente previsto per giovedì. La delega prevista dalla legge sarebbe scaduta il 28 febbraio.

Al momento è confermato anche il (modesto) risparmio previsto: 39 euro. Questa conferma non era scontata: buona parte del risparmio sarà dovuta al taglio dell'imposta di bollo sulle pratiche e proprio ieri era circolata la voce che invece il ministero dell'Economia, in cerca di risorse per la prossima manovra di aprile, volesse reperirle proprio sull'imposta di bollo.

Il Pra non sarà accorpato nella Motorizzazione, ma passerà sostanzialmente sotto la sua direzione, pur restando probabilmente sotto la vigilanza delle Procure generali e della Repubblica sulle sedi territoriali. Gli incassi Pra dovrebbero transitare per il ministero dell'Economia, che - come per la Motorizzazione - li retrocede successivamente e di fatto discrezionalmente all'amministrazione.

Si rinuncia alla possibilità di creare un'agenzia con la sua autonomia anche finanziaria, opzione che la legge Madia prevedeva. E niente accorpamento per il personale, quindi restano i buchi di organico della Motorizzazione.

Tratto da "Il sole 24 Ore" del 21 Febbraio 2017

Abilitazione all'uso di trattori agricoli /forestali : corsi di aggiornamento entro il  prossimo 13 Marzo

 

Per conseguire l'abilitazione alla conduzione di trattori agricoli o forestali, gli addetti che possono vantare una esperienza documentata almeno pari a due anni, devono frequentare entro il prossimo 13 Marzo un corso apposito di aggiornamento.

 

Coloro che non effettueranno entro la scadenza prevista il percorso formativo della durata di 4 ore, perderanno la possibilità di usufruire della esperienza pregressa documentata e dovranno successivamente effettuare l’intero percorso formativo.

 

Quanto brevemente descritto è stabilito dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012, in attuazione a quanto previsto dall'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione.

 

E' bene ricordare che gli obblighi non riguardano solo gli operatori del settore agricolo, ma anche coloro che utilizzano trattori agricoli o forestali per lo svolgimento di attività agricole non professionali.

 

 

 

Per ulteriori informazioni in merito allo svolgimento ed alla iscrizione ai corsi di cui sopra, vi invitiamo a contattarci al n° 0174/42457.

 

Arriva l'agenzia per il trasporto stradale.  Addio al Pra?

Il Pubblico Registro Automobilistico (conosciuto anche come Pra) ha i giorni contati.  Entro fine mese, il Governo dovrebbe emanare il decreto legislativo che cancellerà per sempre Pubblico registro automobilistico, assegnando tutti i suoi compiti alla Motorizzazione.

Si tratta, scrive il portale ‘laleggepertutti.it’, di una delle applicazioni della riforma della pubblica amministrazione prevista dal decreto Madia.

 

In particolare, in materia di autoveicoli, la legge prevede la riorganizzazione della tenuta dei registri sui beni come auto e moto, al fine della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli.
Le funzioni svolte dagli uffici del Pra verranno trasferite al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Verrà introdotta un’unica modalità di archiviazione, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

Con la definitiva cancellazione del Pra, le sue competenze passeranno prima alla Motorizzazione, mentre il registro delle auto non sarà più governato dall’Aci ma dal ministero dei trasporti.

L’Agenzia per il Trasporto stradale diventerà l’interfaccia principale per tutta la burocrazia stradale ed avrà sede a Roma. A ciò dovrebbe corrispondere inoltre una riorganizzazione dell’Aci con riduzione delle relative competenze

Tratto da Virgilio. it

Ecco il calendario dei divieti di circolazione     per i mezzi pesanti per il 2017

Il calendario presenta i seguenti giorni vietati alla circolazione dei veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate, suddivisi per mese:

 

Gennaio 2017

  • Domenica 1 gennaio 09:00-22:00
  • Venerdì 6 gennaio 09:00-22:00
  • Domenica 8 gennaio 09:00-22:00
  • Domenica 15 gennaio 09:00-22:00
  • Domenica 22 gennaio 09:00-22:00
  • Domenica 29 gennaio 09:00-22:00

Febbraio 2017

  • Domenica 5 febbraio 09:00-22:00
  • Domenica 12 febbraio 09:00-22:00
  • Domenica 19 febbraio 09:00-22:00
  • Domenica 26 febbraio 09:00-22:00

Marzo 2017

  • Domenica 5 marzo 09:00-22:00
  • Domenica 12 marzo 09:00-22:00
  • Domenica 19 marzo 09:00-22:00
  • Domenica 26 marzo 09:00-22:00

Aprile 2017

  • Domenica 2 aprile 09:00-22:00
  • Domenica 9 aprile 09:00-22:00
  • Venerdì 14 aprile 14:00-22:00
  • Sabato 15 aprile 9:00-16:00
  • Domenica 16 aprile 09:00-22:00
  • Lunedì 17 aprile 9:00-220:00
  • Domenica 23 aprile 09:00-22:00
  • Martedì 25 aprile 9:00-22:00
  • Domenica 30 aprile 09:00-22:00

Maggio 2017

  • Lunedì 1 maggio 9:00-22:00
  • Domenica 7 maggio 9:00-22:00
  • Domenica 14 maggio 9:00-22:00
  • Domenica 21 maggio 9:00-22:00
  • Domenica 28 maggio 9:00-22:00

Giugno 2017

  • Giovedì 1 giugno 16:00-22:00
  • Venerdì 2 giugno 8:00-22:00
  • Domenica 4 giugno 7:00-22:00
  • Domenica 11 giugno 7:00-22:00
  • Domenica 18 giugno 7:00-22:00
  • Domenica 25 giugno 7:00-22:00

Luglio 2017

  • Sabato 1 luglio 8:00-16:00
  • Domenica 2 luglio 7:00-22:00
  • Sabato 8 luglio 8:00-16:00
  • Domenica 9 luglio 7:00-22:00
  • Sabato 15 luglio 8:00-16:00
  • Domenica 16 luglio 7:00-22:00
  • Sabato 22 luglio 8:00-16:00
  • Domenica 23 luglio 7:00-22:00
  • Venerdì 28 luglio 16:00-22:00
  • Sabato 29 luglio 8:00-22:00
  • Domenica 30 luglio 7:00-22:00

Agosto 2017

  • Venerdì 4 agosto 14:00-22:00
  • Sabato 5 agosto 8:00-22:00
  • Domenica 6 agosto 7:00-22:00
  • Sabato 12 agosto 8:00-22:00
  • Domenica 13 agosto 7:00-22:00
  • Martedì 15 agosto 8:00-22:00
  • Sabato 19 agosto 8:00-16:00
  • Domenica 20 agosto 7:00-22:00
  • Sabato 26 agosto 8:00-16:00
  • Domenica 27 agosto 7:00-22:00

Settembre 2017

  • Domenica 3 settembre 7:00-22:00
  • Domenica 10 settembre 7:00-22:00
  • Domenica 17 settembre 7:00-22:00
  • Domenica 24 settembre 7:00-22:00

Ottobre 2017

  • Domenica 8 ottobre 9:00-22:00
  • Domenica 15 ottobre 9:00-22:00
  • Domenica 22 ottobre 9:00-22:00
  • Domenica 29 ottobre 9:00-22:00

Novembre 2017

  • Mercoledì 1 novembre 9:00-22:00
  • Domenica 5 novembre 9:00-22:00
  • Domenica 12 novembre 9:00-22:00
  • Domenica 19 novembre 9:00-22:00
  • Domenica 26 novembre 9:00-22:00

Dicembre 2017

  • Domenica 3 dicembre 9:00-22:00
  • Venerdì 8 dicembre 9:00-22:00
  • Domenica 10 dicembre 9:00-22:00
  • Domenica 17 dicembre 9:00-22:00
  • Sabato 23 dicembre 8:00-14:00
  • Domenica 24 dicembre 9:00-22:00
  • Lunedì 25 dicembre 9:00-22:00
  • Martedì 26 dicembre 9:00-22:00
  • Domenica 31 dicembre 9:00-22:00

Bonus fino a 8 mila euro per la sostituzione, con rottamazione, di autocaravan euro 0, euro 1, euro 2 con veicoli nuovi almeno euro 5

Incentivi fino a un massimo di 8 mila euro per chi rottama il vecchio autocaravan inquinante "euro 0", "euro 1" o "euro 2" e ne acquista un altro nuovo di categoria "euro 5" o superiore.

Il bonus, in vigore dal 17 novembre 2016, vale per gli autocaravan nuovi comprati nel 2016 e immatricolati entro il 31 marzo 2017.

Il contributo è anticipato dal venditore tramite sconto sul prezzo di vendita dell'autocaravan nuovo al lordo delle imposte.

Il dettaglio delle modalità e dei requisiti per ottenere gli incentivi, previsti dalla legge di stabilità 2016, è disponibile nel decreto del 13 settembre 2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.250 del 25 ottobre 2016.
Con decreto del 16 novembre 2016 dei due ministeri è stato aumentato fino a 8 mila euro il contributo massimo precedentemente fissato a 5 mila euro.

Agenzia Entrate: pronte le misure agevolative a favore degli autotrasportatori per il 2016

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso in data 5 Luglio 2016 un comunicato stampa tramite il quale rende note le misure agevolative a favore degli autotrasportatori per il 2016 che riguardano il contributo SSN (Servizio Sanitario Nazionale) sui premi RCA e la deduzione forfettaria delle spese non documentate, allocate sulla base delle risorse disponibili.

Per quanto riguarda il Servizio Sanitario Nazionale, le imprese possono procedere al recupero per compensazione in F24, fino ad un massimo di 300 euro per ogni veicolo, limitatamente alle somme versate nel 2015.

Cambiano le norme sul fermo amministrativo

 

Il mancato pagamento del bollo di circolazione sull’auto porta Equitalia alla riscossione del debito tramite l’applicazione del fermo amministrativo del mezzo. Dallo scorso ottobre, tuttavia, sono cambiate le norme che regolano il provvedimento: in caso di pagamento dilazionato, non si potrà usare la vettura fino alla corresponsione dell’ultima rata.

Il fermo è un atto con il quale le pubbliche amministrazioni bloccano l’uso dei mezzi a motore e impediscono al legittimo proprietario di utilizzarlo. Il fine è proprio quello della riscossione di crediti non pagati, quali ad esempio le multe o la tassa automobilistica: i veicoli soggetti a restrizione non possono circolare, né essere radiati, esportati o demoliti.

Fino allo scorso ottobre, l’articolo 19 del DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) 602/1973 prevedeva che si potesse rimediare al blocco dell’auto chiedendo istanza di pagamento rateizzato allo stesso ente. Una volta ottenuta l’autorizzazione, eventuali fermi o ipoteche iscritte in precedenza venivano cancellati al pagamento della prima rata. La procedura ha però portato a diversi abusi da parte dei contribuenti che, una volta saldata la prima rata, provvedevano a vendere il veicolo e a interrompere il pagamento. Non rientrando più il mezzo nei beni del debitore, l’Agente di riscossione non poteva iscrivere nuovamente il fermo.

Per ovviare a questa lacuna è stato approvato – in materia di semplificazione e razionalizzazione delle norme di riscossione – il Decreto legislativo numero 159 entrato in vigore il 22 ottobre 2015 che reinterpreta il vecchio DPR. La nuova norma prevede che “ricevuta la richiesta di rateazione, l’agente della riscossione può iscrivere l’ipoteca o il fermo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione”.

Rispetto alla precedente versione, il fermo amministrativo iscritto prima della dilazione di pagamento non può essere cancellato e diventa necessario attendere l’estinzione totale del debito prima che l’automobilista possa usufruire nuovamente del veicolo. Chi invece non ha ancora ricevuto il fermo amministrativo, può evitare l’iscrizione della misura cautelare presentando l’istanza di rateazione.

Accade poi che gli automobilisti cerchino degli escamotage per ovviare al problema del fermo, magari comprando una seconda auto. La convinzione comune è che quest’ultima sia esente dal provvedimento perché già applicato al primo mezzo, mentre le norme stabiliscono che per debiti superiori a 2.000 euro può essere richiesto il fermo di più autoveicoli. Tuttavia esistono delle sentenze che hanno difeso le ragioni del cittadino: è il caso, ad esempio, in cui il mezzo sia di proprietà di più soggetti (l’auto non viene fermata se solo uno degli intestatari ha problemi) o sia funzionale al tipo di lavoro svolto.

Negli ultimi giorni sembra che ci sia un’apertura da parte di Equitalia, su suggerimento dell’Amministratore Delegato Ernesto Maria Ruffini, che consentirà di limitare gli effetti negativi per l’automobilista conseguenti all’introduzione del decreto 159 sulla riscossione. Lo scopo è quello di semplificare la procedura, permettendo a coloro che abbiano richiesto di pagare a rate di continuare a utilizzare il proprio veicolo.

SISTRI – Differimento del regime sanzionatorio

Previsto dall'Art. 8 del D.L. 30.12.2015, n.210 come convertito dalla legge 25.2.2016, n. 21, su G.U. n. 47 del 26.2.2016.

 

In sede di conversione del decreto Milleproroghe è stata confermata all’1 gennaio 2017 la data dalla quale si applicheranno le sanzioni per il mancato utilizzo del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti).

Per quanto riguarda invece le sanzioni relative alla mancata iscrizione al SISTRI o al mancato versamento dei contributi annuali, si rammenta che le stesse trovano applicazione già dallo scorso aprile; la disposizione in esame ne ha quanto meno ridotto l’importo del 50% fino all’1 gennaio 2017 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del sistema.

                                               

Rimborso accise sul gasolio: chiarimento delle Dogane

Dal 1° gennaio 2016 i veicoli più inquinanti ed appartenenti alla classe Euro 2 e inferiori non possono più beneficiare del rimborso delle accise, come disposto dalla Legge di stabilità 2016.

L’Agenzia delle Dogane ha fornito un chiarimento rispetto ai veicoli ammessi al rimborso delle accise sul gasolio, a seguito dei quesiti posti sulla materia, specificando che le installazioni di filtri antiparticolato sui veicoli “non permettono la classificazione del mezzo di trasporto nella categoria diversa da quella originaria”.

Pertanto, i veicoli Euro 2 o inferiori non possono beneficiare del rimborso delle accise sul gasolio, benché siano dotati di idonei sistemi di riduzione del particolato.

Bollo auto Piemonte, arriva il "pesce d'Aprile"

La Legge Regionale 30 Dicembre 2015, n° 31 apporta significative novità in materia di tassa automobilistica. Infatti, per i veicoli a doppia alimentazione benzina/metano o benzina /GPL già dotati del dispositivo per la circolazione con gas metano o GPL alla conclusione del ciclo di produzione e prima dell'immissione in commercio (e quindi, in pratica, usciti dalla fabbrica con l'impianto già installato), l'esenzione a "vita" viene sostituita da una nuova esenzione quinquennale, valida per cinque annualità a decorrere dalla data di immatricolazione. Dal sesto anno successivo a quello di immatricolazione, per tali veicoli decorre l'obbligo di pagamento. La tassa, calcolata in base alla tariffa fissa di € 2,58/Kw, indipendentemente dalla categoria euro e dalla potenza, è ridotta ad un quarto per i veicoli alimentati a GPL e a un quinto per quelli alimentati a gas metano. L'entrata in vigore di tale disciplina, prevista in un primo tempo per il mese di Gennaio 2016, è ora differita al 1° Aprile 2016. Per tutti i veicoli che a quella data avranno già compiuto o compiranno i cinque anni dalla data di immatricolazione, decorrerà l'obbligo di pagamento : seguendo le regole generali per l'attribuzione della scadenza a seguito dell'uscita da un regime di esenzione, questi veicoli avranno scadenza Marzo e per essi il primo pagamento dovrà essere eseguito entro il mese di Maggio 2016, mentre per gli anni successivi il pagamento dovrà essere eseguito entro il mese di aprile.

 

Fumo in auto? Stop dal                   2 Febbraio

A partire dal 2 febbraio, entrano in vigore i nuovi divieti sul fumo: assieme alla stretta sulla vendita ai minori e ad altre misure da introdurre progressivamente, il decreto legislativo che accoglie la direttiva Ue sul tabacco mette al bando la sigaretta a bordo in presenza di bambini o donne incinte.

Le sanzioni. Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, il 18 gennaio scorso, il decreto introduce nuove avvertenze sui pacchetti (accompagnate da immagini choc), la stretta sulla pubblicità durante i programmi rivolti ai minori e il divieto di fumare vicino a scuole, ospedali e università. Per chi getta a terra i mozziconi sono previste multe da 300 euro, applicabili anche a chi lo fa dai finestrini dell'auto. Per quanto riguarda il fumo a bordo in presenza di minori e donne incinte, l'infrazione è equiparata a quella di chi espone al rischio i soggetti più deboli, vale a dire da 50 a 500 euro. Secondo i dati diffusi dal ministero alla Sanità, in Italia ci sono 10 milioni di fumatori, per il 60% uomini. Ogni anno, la sigaretta provoca tra i 70 e gli 83mila morti ogni anno: un quarto sono persone tra i 35 e i 65 anni.

Anno nuovo, prassi vecchia : aumenta il costo delle targhe

Forse non tutti lo sanno ma, quando acquistiamo una nuova targa, parte dei soldi spesi confluisce in una tassa. E grazie ad un decreto ministeriale entrato in vigore durante le ultime vacanze natalizie, dal giorno 8 gennaio 2016 chi acquista una moto, uno scooter o un'auto, oppure smarrisce la targa del proprio veicolo, dovrà pagare di più.
Ancora di più, se è residente nelle province di Aosta, Bolzano e Trento.

In pratica

Secondo quanto pubblicato tramite decreto ministeriale sulla Gazzetta ufficiale, a firma del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio, il costo base per una nuova targa moto passerà da 21,45 a 22.26 euro, mentre quella per i ciclomotori da 13,08 a 13,58. Per le auto, essendo 2 le targhe, l'aumento è maggiore e pari a 1,5-2 euro. il prezzo base di una targa auto nuova, infatti, passa da 40,27 a 41,78 euro. La cifra lievita ulteriormente, per chi vive in provincia di Aosta, Bolzano e Trento, dove il costo di una targa base passa da 44,02 a 45,08 euro.

Pubblicato il calendario dei divieti di circolazione per il 2016

E’ stato pubblicato, dopo l’approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il calendario dei divieti di circolazione per l’anno 2016.

Il provvedimento riguarda i veicoli con massa complessiva  superiore a 7,5 tonnellate che trasportano merci, quelli eccezionali o che hanno carichi eccezionali e quelli che trasportano merci pericolose.

Prima di diventare legge lo stesso deve passare all’approvazione della corte dei conti, ma a meno di sorprese, lo stesso non dovrebbe subire alcuna variazione.

Il decreto, che ha l’obiettivo di garantire migliori condizioni nella sicurezza stradale nei periodi di maggior traffico impone, per talune categorie di veicoli, il divieto di circolazione fuori dai centri abitati in alcuni giorni e orari nel corso dell’anno 2016.

I divieti non si applicano ad alcuni tipi di veicoli e di trasporti espressamente indicati nel decreto ministeriale e a tutti i mezzi che intervengono per pubblica emergenza come i veicoli dei Vigili del fuoco, i Veicoli Militari e di Polizia circolanti per ragioni di servizio, i veicoli di raccolta della nettezza urbana.

Il calendario 2016 ha inoltre previsto delle novità e in particolare:

- l’inizio del divieto dalle ore 9:00, nelle domeniche dei mesi da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre (nel 2015 il divieto iniziava alle ore 8:00);

- la fine del periodo sperimentale della deroga generale per i trasporti combinati, con la limitazione in un raggio di 150 km in linea d’aria anche per i  terminal ferroviari e per i soli veicoli “a carico”;

- l’autorizzazione del prefetto per i cicli continui, la cui domanda può essere presentata anche alla Prefettura del luogo di stabilimento.

Di seguito riportiamo i divieti divisi mensilmente:

 

Gennaio
  • Venerdì 1° gennaio dalle 9:00 alle 22:00
  • Domenica 3 gennaio dalle 9:00 alle 22:00
  • Mercoledì 6 gennaio dalle 9:00 alle 22:00
  • Domenica 10 gennaio dalle 9:00 alle 22:00
  • Domenica 17 gennaio dalle 9:00 alle 22:00
  • Domenica 24 gennaio dalle 9:00 alle 22:00
  • Domenica 31 gennaio dalle 9:00 alle 22:00

 

Febbraio
  • Domenica 7 febbraio dalle 9:00 alle 22:00
  • Domenica 14 febbraio dalle 9:00 alle 22:00
  • Domenica 21 febbraio dalle 9:00 alle 22:00
  • Domenica 28 febbraio dalle 9:00 alle 22:00

 

Marzo
  • Domenica 6 marzo dalle 9:00 alle 22:00
  • Domenica 13 marzo dalle 9:00 alle 22:00
  • Domenica 20 marzo dalle 9:00 alle 22:00
  • Venerdì 25 marzo dalle 14:00 alle 22:00
  • Sabato 26 marzo dalle 9:00 alle 16:00
  • Domenica 27 marzo dalle 9:00 alle 22:00
  • Lunedì 28 marzo dalle 9:00 alle 22:00

 

Aprile
  • Domenica 3 aprile dalle 9:00 alle 22:00
  • Domenica 10 aprile dalle 9:00 alle 22:00
  • Domenica 17 aprile dalle 9:00 alle 22:00
  • Domenica 24 aprile dalle 9:00 alle 22:00
  • Lunedì 25 aprile dalle 9:00 alle 22:00

 

 

Maggio

  • Domenica 1 maggio dalle 9:00 alle 22:00
  • Domenica 8 maggio dalle 9:00 alle 22:00
  • Domenica 15 maggio dalle 9:00 alle 22:00
  • Domenica 22 maggio dalle 9:00 alle 22:00
  • Domenica 29 maggio dalle 9:00 alle 22:00

 

 

Giugno

  • Giovedì 2 giugno dalle 8:00 alle 22:00
  • Domenica 5 giugno dalle 7:00 alle 22:00
  • Domenica 12 giugno dalle 7:00 alle 22:00
  • Domenica 19 giugno dalle 7:00 alle 22:00
  • Domenica 26 giugno dalle 7:00 alle 22:00

 

Luglio
  • Sabato 2 luglio dalle 8:00 alle 16:00
  • Domenica 3 luglio dalle 7:00 alle 22:00
  • Sabato 9 luglio dalle 8:00 alle 16:00
  • Domenica 10 luglio dalle 7:00 alle 22:00
  • Sabato 16 luglio dalle 8:00 alle 16:00
  • Domenica 17 luglio dalle 7:00 alle 22:00
  • Sabato 23 luglio dalle 8:00 alle 16:00
  • Domenica 24 luglio dalle 7:00 alle 22:00
  • Venerdì 29 luglio dalle 16:00 alle 22:00
  • Sabato 30 luglio dalle 8:00 alle 22:00
  • Domenica 31 luglio dalle 7:00 alle 22:00

 

Agosto
  • Domenica 7 agosto dalle 7:00 alle 22:00
  • Domenica 14 agosto dalle 7:00 alle 22:00
  • Lunedì 15 agosto dalle 8:00 alle 22:00
  • Sabato 20 agosto dalle 8:00 alle 16:00
  • Domenica 21 agosto dalle 7:00 alle 22:00
  • Sabato 27 agosto dalle 8:00 alle 16:00
  • Domenica 28 agosto dalle 7:00 alle 22:00

 

Settembre
  • Domenica 4 settembre dalle 7:00 alle 22:00
  • Domenica 11 settembre dalle 7:00 alle 22:00
  • Domenica 18 settembre dalle 7:00 alle 22:00
  • Domenica 25 settembre dalle 7:00 alle 22:00

 

Ottobre
  • Domenica 2 ottobre dalle 9:00 alle 22:00
  • Domenica 9 dalle 9:00 alle 22:00
  • Domenica 16 dalle 9:00 alle 22:00
  • Domenica 23 dalle 9:00 alle 22:00
  • Sabato 29 ottobre dalle 9:00 alle 16:00
  • Domenica 30 dalle 9:00 alle 22:00

 

Novembre
  • Martedì 1° novembre dalle 9:00 alle 22:00
  • Domenica 6 novembre dalle 9:00 alle 22:00
  • Domenica 13 novembre dalle 9:00 alle 22:00
  • Domenica 20 novembre dalle 9:00 alle 22:00
  • Domenica 27 novembre dalle 9:00 alle 22:00
Dicembre
  • Domenica 4 dicembre dalle 9:00 alle 22:00
  • Giovedì 8 dicembre dalle 9:00 alle 22:00
  • Domenica 11 dicembre dalle 9:00 alle 22:00
  • Domenica 18 dicembre dalle 9:00 alle 22:00
  • Domenica 25 dicembre dalle 9:00 alle 22:00
  • Lunedì 26 dicembre dalle 9:00 alle 22:00

 

A Dicembre aumento delle tariffe Motorizzazione per alcune operazioni.

Dall'11 dicembre 2015, in forza del decreto n.331 del 05 ottobre 2015, aumentano le tariffe delle operazioni in materia di motorizzazione.

Le tariffe passano da 15,00€ a 16,20€ per gli esami di conseguimento di patenti di guida di veicoli a motore;

da 9.00€ a 10,20€ per duplicati, certificazioni, ecc., inerenti a conducenti, veicoli, componenti e entità tecniche degli stessi, contenitori e casse mobili, nonchè imballaggi, grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), recipienti, cisterne, contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. 


Anno nuovo aumento nuovo: Telepass più caro nel 2016

Allerta per i consumatori a partire dal primo gennaio del 2016, i costi dei Telepass, infatti, raddoppieranno. La società Autostrade ha inviato nei giorni scorsi la proposta unilaterale di modifica di contratto agli 8 milioni di utenti che usufruiscono del servizio.

La società ha deciso di apportare delle modifiche a: Opzione Premium, Twin, Unicum Telepass Family e Unicum Telepass con Viacard. I contratti Telepass Premium e Telepass Premium Extra saranno unificati.

Nel dettaglio le variazioni che saranno applicate da gennaio 2016.

Opzione Premium da 0,78 euro mensili per i clienti Telepass con Viacard a 1,5 euro.

Da 2,33 euro a trimestre per i clienti Telepass Family a 4,5 euro.

Telepass Twin passa da un costo trimestrale complessivo di 4,13 euro a 6,3 euro.

Opzione Premium passa da un canone trimestrale di 2,33 euro a 4,5 euro.

Nell’ambito delle novità al servizio Telepass, per i ‘vecchi’ clienti, come ‘ringraziamento per la fedeltà’, il canone Premium di 0,78 euro al mese resterà comunque invariato per tutto il 2016 con la possibilità di usufruire dei servizi connessi al pacchetto Extra. Verrà quindi esteso a tutta la clientela Premium anche il soccorso stradale sulla viabilità ordinaria in aggiunta al servizio già attivo di assistenza sulla rete autostradale a pedaggio

                                              

Risorse per investimenti: pubblicati in GU i decreti di ripartizione e di attuazione

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i decreti relativi agli incentivi per il settore autotrasporto merci per conto di terzi, per l’anno 2015.

Il decreto del 29 settembre 2015 dispone le modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse finanziarie destinate agli investimenti nel settore dell’autotrasporto, mentre il decreto del 21 ottobre 2015 indica le modalità di presentazione delle domande di incentivo.

Le risorse sono rivolte all’acquisto di veicoli industriali a trazione alternativa (a GNC e a GNL), di semirimorchi per il trasporto intermodale ferroviario o marittimo e l’acquisizione da parte delle Pmi di container o casse mobili standardizzate.

Le domande per accedere al finanziamento potranno essere redatte utilizzando il modello precompilabile che è disponibile sul sito www.mit.gov.it.

Dal 18 Ottobre addio al tagliando assicurativo                 sul parabrezza

Dal 18 ottobre non si dovrà più esporre il contrassegno assicurativo sul parabrezza dell’auto. Il controllo della copertura verrà effettuato attraverso la verifica della targa, nel corso dei posti di blocco attuati dalle Forze dell'Ordine o utilizzando i dispositivi di controllo a distanza come i tutorgli autovelox e le telecamere posizionate in prossimità dei varchi ZTL che abbineranno automaticamente la targa con il registro delle polizze assicurative RC Auto. 

In questo modo si potrà verificare rapidamente quali veicoli sono in regola e quali circolano senza copertura e sarà più facile contrastare l’evasione assicurativa

Italia-Francia: A8 - Limitazioni alla circolazione per le merci pericolose

La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose è vietata lungo l’autostrada A8 ("La Provençale") tra il casello "La Turbie" (PR 208 + 310) e il confine italiano (PR223 + 992), in entrambe le direzioni, dal 14 settembre 2015 e per un periodo indeterminato.

Eccezioni: la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose è autorizzata al di là del casello "La Turbie", solo quando  devono essere effettuate consegne locali. Una deroga può essere concessa in circostanze eccezionali.

Le richieste vanno rivolte alla Prefettura delle Alpi marittime  - Direzione Dipartimentale per Territorio e del Mare - con un anticipo  minimo di 48 ore.

Dopo aver ricevuto comunicazione dalla società ESCOTA, la Direzione Dipartimentale comunicherà la  risposta entro 24 ore.

L’impresa deve comunicare alla società ESCOTA: l’elenco dei veicoli di cui trattasi, i numeri di targa, i tempi di passaggio, i numeri di telefono da utilizzare per contattare gli autisti. Ogni autista che viaggia in direzione del confine italiano da Aix-en-Provence deve fermarsi dopo il casello "La Turbie" e contattare la sede ESCOTA di Nizza (Tel: 33 00 (0) 4 97 18 82 00/10), al fine di informare dell’arrivo nel passante di Nizza. In direzione opposta, gli autisti  devono fermarsi prima della frontiera e contattare la sede ESCOTA di Nizza.

In due sullo scooter a 16 anni : la legge dice si....ma i genitori?


Il cambiamento era nell'aria, già nei mesi di giugno e luglio si aspettava un'ufficializzazione; dal 18 luglio scorso è così entrata in vigore la legge che consente ai titolari di patente AM, A1 e B1 (che abbiano compiuto i 16 anni d'età) di trasportare legalmente un passeggero, a patto che i veicoli utilizzati siano omologati per due persone. È dunque questa la grande novità espressa nell'articolo 11 della legge comunitaria 2014 (legge 115/2015); ad ogni modo va altresì ricordato che restano tutti gli altri vincoli previsti dal Codice della Strada, tra cui l'obbligo del casco, di cinture sulle microcar e di stare seduti sui veicoli a due ruote utilizzando correttamente il sellino e i poggiapiedi.

I MEZZI INTERESSATI - Per comprendere meglio lo stato della situazione, ecco quali sono in dettaglio i veicoli guidabili a 16 anni, ovvero tutti quelli che richiedono patenti che si possono possedere alla suddetta età.

-AM: abilita a guidare i ciclomotori, categoria cui sono equiparati i quadricicli leggeri, più noti come microcar da città e caratterizzati da una massa a vuoto che non supera i 350 chili, una velocità massima non superiore a 45 km/h e una cilindrata che non superi i 50 centimetri cubi o con potenza fino a 4 kiloWatt se elettrici. La AM è valida anche per i veicoli a tre ruote con gli stessi limiti di cilindrata e velocità, mentre il loro limite di potenza a 4 kiloWatt vale non solo per gli elettrici ma anche per quelli a gasolio.

-A1: per motocicli di cilindrata massima 125, potenza massima di 11 kiloWatt e rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kiloWatt per chilogrammo.

-B1: consente la guida di tutti i quadricicli che non rientrano fra i leggeri.

LE RESPONSABILITA' DEI GENITORI - Cosa non da sottovalutare ma da tenere bene in mente è che, i minorenni non rispondono delle violazioni stradali, per cui il pagamento delle sanzioni è a carico dei genitori o di chi ne fa le veci. A loro resta anche la responsabilità in caso di danni (a questo punto, anche al passeggero) non coperti dall'assicurazione Rc (perché superano il massimale assicurato, perché non risulta esserci una polizza valida al momento dell'incidente o perché si rientra in un caso in cui l'assicurazione può rivalersi, per esempio se il guidatore è ubriaco o drogato)". Per concludere, ricordiamo che restano le sanzioni per i minori di 16 anni che si faranno pizzicare con un secondo trasportato: 81 euro e il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni. Periodo di stop che sale a 90 giorni alla seconda violazione di questo tipo nell'arco di due anni. 

Pubblicato il decreto che dispone la revisione delle macchine agricole

Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del 20 Maggio scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 Giugno, ha emanato i criteri e le

tempistiche per la revisione generale delle macchine agricole e operatrici, di cui all'art. 57 del Codice della strada.

Il provvedimento prevede che i trattori agricoli siano sottoposti a revisione a far data dal 31 dicembre 2015, le macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi, a far data dal 31 dicembre 2017 ed i rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d'ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza, a far data dal 31 dicembre 2017.

La prima revisione dovrà essere effettuata secondo il seguente calendario,

- Trattori agricoli immatricolati entro il 31.12.1973 - Revisione entro il 31.12.2017

- Trattori agricoli immatricolati dal 1.1.1974 al 31.12.1990 - Revisione entro il 31.12.2018

- Trattori agricoli immatricolati dal 1.1.1991 al 31.12.2010 - Revisione entro il 31.12.2020

- Trattori agricoli immatricolati dal 1.1.2011 al 31.12.2015 - Revisione entro il 31.12.2021

- Trattori agricoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2016 - Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione.

Dopo la prima la revisione dovrà essere nuovamente effettuata ogni cinque anni, entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione. Per le macchine agricole immatricolate prima del 1.1.2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, ha previsto procedure semplificate di aggiornamento dei documenti di circolazione.

È disposta, inoltre, a far data dal 31.12.2018, la revisione generale, con periodicità di cinque anni, delle macchine operatrici, di cui all'art. 58 del codice della strada, di seguito indicate:

- macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;

- macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili;

- carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose.


Dal 1° Luglio in Francia vietato anche l'auricolare

Giro di vite del Governo francese nei confronti di chi viene pizzicato con il telefonino in mano mentre si trova alla guida: un vizio che, secondo una recente stima, peggiora la sicurezza stradale e costa allo Stato qualcosa come 350 vittime all'anno: troppe perché non si possa metterervi un freno. E nonostante una costante diminuzione che aveva fatto ben sperare - anche grazie alle numerose campagne di sicurezza stradale -, dall'inizio del 2015 i decessi hanno ripreso una preoccupante escalation: a maggio si è verificato un picco che ha fatto aumentare il numero dei morti sulle strade francesi del 2,3% sul 2014. Tanti, troppi perché non si potesse mettere mano con dei provvedimenti che possono essere giudicati troppo severi, ma che in realtà hanno un unico obiettivo: impedire qualsiasi distrazione mentre ci si trova al volante. Così, dopo il divieto - avvenuto nel 2008 - di guardare Dvd o qualsiasi altro strumento di visione che non fosse il navigatore satellitare, adesso tocca al telefonino. Dal 1 luglio, sarà vietato in Francia l'uso del cellulare con l'auricolare. La sanzione, per i trasgressori, sarà una multa di 135 euro e la decurtazione di tre punti dalla patente. Il motivo? E' presto detto: l'auricolare ha una sua responsabilità nell'impedire all'automobilista di sentire i rumori esterni: si verrebbe a creare un isolamento pericoloso.

IL DIVIETO VALE ANCHE PER MOTOCICLISTI E CICLISTI - Soltanto gli automobilisti sono nel mirino delle autorità d'oltralpe? Niente affatto: il divieto si applicherà anche a ciclisti e motociclisti (questi ultimi spesso usano conversare tenendo il cellulare "incastrato" fra il volto e il casco). Tutti, quindi, saranno chiamati a rendersi conto del severo provvedimento. L'unica possibilità, in pratica, viene data dall'impiego del Bluetooth con comandi vocali integrato nella vettura: un sistema che consente la conversazione telefonica senza l'uso delle mani. Altrimenti sarà meglio, molto meglio fermarsi a lato della carreggiata e conversare in tutta sicurezza. La Francia non è la prima Nazione ad avere deciso un provvedimento del genere: Giappone e Nuova Zelanda avevano già adottato simili normative, ma il Paese d'oltralpe è il primo in Europa ad avere scelto la strada della "tolleranza zero". E' importante saperlo, perché le vacanze si avvicinano, e molti automobilisti che decidessero di recarsi in Francia, o di transitarvi, potrebbero trovare - non appena oltrepassato il confine - delle sgradite sorprese che hanno un certo peso sul portafoglio e sui punti della patente.

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO - Un provvedimento che potrebbe suonare come una "Grida" manzoniana. In realtà, come detto, principale obiettivo del legislatore è la tutela degli utenti della strada, che arriva anche attraverso il divieto di usare l'auricolare mentre ci si trova alla guida della propria auto. D'altro canto, in Italia attualmente è allo studio del Parlamento un disegno di legge - presentato lo scorso gennaio dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin - che prevede il divieto di fumare in auto in presenza di minori: in questo caso, la tutela principale è per la salute dei più piccoli, ma è chiaro che l'intento è anche di impedire la pur momentanea distrazione di accendersi una sigaretta mentre si è al volante. Restando in Italia, è opportuno ricordare che, secondo quanto dispone l'art. 173 del Codice della Strada, l'uso del cellulare alla guida (ma non dell'auricolare o del "viva voce" se per il loro funzionamento non richiedono l'uso delle mani) comporta una sanzione che va da 152 a 608 euro, e la sospensione della patente da uno a tre mesi se si viene fermati per la stessa violazione entro due anni.

Fonte : www.sicurauto.it

Arriva l'estate, prepariamo al meglio i nostri viaggi attraverso semplici accorgimenti

Viaggiare è bellissimo, questa è una cosa risaputa. Ma viaggiare preparati e prevenuti, considerando tutti o quasi gli imprevisti che possono capitare, rende lo spostamento, e non solo, molto più agevole e divertente. Intraprendere un viaggio in auto è pur sempre un’azione che richiede una bella dose di affidamento ad un mezzo meccanico. Veniamo in vostro aiuto, con un vademecum di consigli prima di intraprendere un viaggio in auto.Dividiamo in due la nostra argomentazione, consigli pre-viaggio e consigli per il viaggio, ed iniziamo con il primo tema.

Proprio in virtù del fatto che l’auto è un mezzo meccanico che richiede manutenzione, prima di sottoporla ad uno stress,  è bene controllare che tutto sia in ordine, nei limiti del possibile. I controlli di routine da fare sono:

- Livello dell’olio, tramite l’apposita asticella che trovate nel vano motore. Assicuratevi che sia giusto e, per ogni evenienza, portate con voi una confezione da un litro nel caso lo si dovesse rabboccare per un qualche tipo di problema.

- Livello del liquido freni. Normalmente è un controllo che viene fatto durante gli interventi di manutenzione programmata, ma è buona norma dargli una controllata: la vaschetta non è sempre posta in una posizione agevole, ma le tacchette MIN e MAX sono facilmente distinguibili.

- Livello liquido radiatore. Anche in questo caso è buona norma controllare che il liquido rientri nei livelli MIN e MAX: l’ideale è che giusto un poco al di sotto della tacca MAX, ed il serbatoio è ben visibile nel vano motore.

- Pressione degli pneumatici. Meglio curare l’unico contatto che c’è tra la vostra auto e l’asfalto. Controllate che gli intagli del battistrada siano sufficientemente profondi, che la spalla non presenti delle bozze e che la pressione sia al valore consigliato dalla casa. Badate che un’auto a pieno carico (passeggeri e bagagli) prevede una pressione pneumatici più alta di circa 0.3 bar.

- Efficienza delle luci. Fari, stop, fendinebbia e frecce è meglio controllarli, anche se le auto di ultima generazione segnalano una eventuale anomalia nel caso dovesse fulminarsi una di esse.

Naturalmente, per avere la certezza di un controllo eseguito a regola d'arte, vi consigliamo di rivolgervi ad officine specializzate, che potranno darvi una indicazione precisa sullo stato di "salute" del vostro mezzo, magari segnalandovi eventuali anomalie non diagnosticabili dall'occhio del principiante.

Passiamo adesso al secondo punto in questione: i consigli durante il viaggio. Alcuni vi sembreranno scontati, altri meno, eppure sono tutti importanti allo stesso modo.

- Viaggiare riposati. Una buon riposo prima di mettersi in viaggio è fondamentale. Mettersi alla guida rilassati e dopo aver dormito per almeno 8 ore permette di affrontare il viaggio in modo più efficace, senza contare che riduce drasticamente la possibilità di essere vittima di colpi di sonno, con benefici che tutti possiamo immaginare.

- Agganciare bene tutti i bagagli “mobili”. Tutti gli zaini, le buste, le borse…insomma tutto ciò che non è una valigia pesante e che può muoversi facilmente deve essere bloccato in un qualche modo, per evitare che venga catapultato in avanti a causa di una brusca frenata.

- Portare sempre una bottiglia d’acqua. In estate l’idratazione è un prerequisito fondamentale per una perfetta salute. In auto, soprattutto se si viaggia durante le ore più calde della giornata, il rischio di sudare è concreto anche se utilizzate il climatizzatore alla massima potenza. Portare una bottiglia d’acqua fresca aiuta a contrastare la disidratazione.

- Programmare le soste. Se il viaggio intrapreso è lungo, è bene fermarsi in autogrill ogni paio d’ore per riposarsi e sgranchire le gambe (e questo vale sia per chi guida sia per gli altri passeggeri). Stare seduti sempre nella stessa posizione per molto tempo alla fine porta ad un indolenzimento dei muscoli che può risultare davvero fastidioso.

Attestato di rischio.....addio al documento di carta

Basta carta: la Rc auto sarà elettronica. Il primo passa riguarda l'attestato di rischio, dematerializzato dal 1° luglio 2015: è quel documento rilasciato dalle compagnie che indica la classe di merito dell'automobilista, ossia la pagella dell'assicurato, fondamentale per definire la tariffa Rca. Ll'utente potrà controllare il proprio attestato su una pagina web specifica all'interno del sito dell'assicurazione. Le assicurazioni potranno controllare la veridicità dell'attestato.

OBIETTIVO, MENO TRUFFE - In questo modo, le frodi Rca diminuiranno e di riflesso le tariffe: questo è almeno l'obiettivo del legislatore. I contraenti saranno informati delle novità mediante una lettera che le compagnie avranno l'obbligo di trasmettere al domicilio degli stessi alla scadenza del contratto. Avranno inoltre la possibilità di verificare la classe di merito maturata direttamente sul sito web della compagnia, nella parte loro dedicata; ovvero di ottenere, su richiesta, una ulteriore modalità di trasmissione telematica (e-mail, app di messaggistica, social network ecc.), tra quelle offerte dalla compagnia. Coloro che, non avendo familiarità con la tecnologia, non siano in grado di acquisire l'informativa sulla propria classe di merito, avranno la possibilità di recarsi dall'intermediario che ha emesso il contratto per richiedere la stampa dell'attestato che, si ribadisce, ha mero scopo informativo e non potrà essere utilizzato per la conclusione di un altro contratto.

SECONDO PASSO - Dal 18 ottobre, non si dovrà più esporre il tagliando di assicurazione sul parabrezza: l'utente non deve fare nulla: dovrà pagare la Rca regolarmente. Le verifiche contro i furbetti saranno fatte in via telematica dalle forze dell'ordine, che incroceranno i dati delle assicurazioni e della motorizzazione. Adesso, non resta che attendere: già in passato le novità di legge nella Rca dovevano portare a forti ribassi tariffari, e invece le riduzioni sono sempre state minime.

Alcolock, l'Unione ha deciso

I dispositivi alcolock debuttano nella normativa europea sulle patenti. Il 24 aprile scorso l’Ue ha approvato la direttiva 2015/653 che modifica la 2006/126 e che introduce i cosiddetti alcohol interlock devices, o, più semplicemente, alcolock, cioè i dispositivi che bloccano la messa in moto della vettura nel caso in cui il conducente sia in stato di ebbrezza alcolica.

Nuova direttiva sulle patenti. “Per migliorare la sicurezza stradale”, si legge nella premessa del provvedimento, “diversi Stati membri dispongono o hanno in previsione di adottare programmi che impongono ai conducenti di guidare esclusivamente veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock. Per agevolare la diffusione e l'accettazione dei dispositivi di tipo alcolock, e tenendo conto delle raccomandazioni dello studio sulla prevenzione della guida in stato di ebbrezza mediante l'uso di dispositivi di tipo alcolock”, prosegue la premessa, “dovrebbe essere introdotto a tal fine un codice armonizzato”.

Arriva il codice 69. Codice che, appunto, viene introdotto con il numero 69 che così recita: “(patente, ndr) limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”. Accanto al codice potrà anche essere indicata, facoltativamente, una data di scadenza. Per esempio, su una patente potrà essere indicato il solo codice 69 oppure una dicitura del tipo: 69 (1.1.2016), cioè obbligo di guidare veicoli dotati di dispositivo alcolock fino all’1 gennaio 2016.

In Italia una legge entro il 2017. La direttiva entra in vigore il 15 maggio prossimo ma gli stati membri dell’Unione hanno tempo per adottarla fino all’1 gennaio 2017. Ciò, ovviamente, non significa che entro quella data tutte le auto dovranno essere dotate di questo dispositivo. Significa semplicemente che entro il 2017 la legislazione italiana sulla patente dovrà prevedere questa possibilità. E’ chiaro però che la strada imboccata dall’Europa va decisamente in questa direzione: “agevolare la diffusione e l'accettazione dei dispositivi di tipo alcolock”. 

Fonte : Quattroruote

Dal 4 al 6 Maggio niente rifornimento in autostrada

Le aree di servizio autostradali rimarranno chiuse per sciopero per 48 ore, dalle ore 22 del 4 maggio alla stessa ora del 6. Lo annunciano Faib Confesercenti, Fegica Cisl ed Anisa Confcommercio annunciando la terza tornata di sciopero, per "l'assoluta mancanza di iniziativa" da parte del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dello sviluppo economico. "Come non era stato difficile pronosticare - si legge nella nota congiunta delle tre organizzazioni di categoria - i rappresentanti del Governo non hanno dato alcun seguito alle sterili riunioni delle scorse settimane, né hanno offerto nemmeno il minimo segno di attenzione alle questioni di interesse generale sottoposte loro da tempo: dalla qualità del servizio pubblico che dovrebbe caratterizzare un bene dato in concessione, quale è il 'nastro' autostradale, ai costi - sia in termini di pedaggio che di royalty pretese sulle vendite di carburanti e ristorazione - imposti a tutto il sistema e, in ultimo, ai consumatori". "Una inerzia - proseguono - che ormai non riesce più a nascondere l'evidente soggezione dei Ministeri competenti agli interessi ingentissimi cha fanno capo alle società concessionarie". 

Fonte : ANSA

Cambio gomme invernali : ecco cosa dice la legge


Il 15 aprile, in quasi in tutte le località, scade l’obbligo di utilizzare gomme adatte alle condizioni invernali. Non è obbligatorio il cambio, a meno che la tua auto non monti pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello indicato dalla carta di circolazione. In questo caso la data ultima per il cambio è il 15 maggio, poi possono arrivare sanzioni dure.

Gli automobilisti sorpresi dal 16 maggio al 14 ottobre alla guida di veicoli con pneumatici M+S che riportano codici di velocità inferiori a quelli dichiarati sulla carta di circolazione saranno soggetti ad una sanzione amministrativa da 419 a 1.682 euro. Ai trasgressori verrà ritirata anche la carta di circolazione e richiesta la revisione del mezzo.

Il codice di velocità o indice di velocità (GSY), rintracciabile sulla spalla del pneumatico, è un codice alfabetico che identifica la velocità massima a cui un pneumatico può trasportare un carico corrispondente al suo indice di carico nelle condizioni specificate dal produttore del veicolo. La lettera ti dirà la velocità massima a cui puoi viaggiare, ma questa lettera non può essere inferiore a quella riportata sul libretto. È possibile invece montare pneumatici con un indice di velocità superiore.

Il Sindaco può fare le multe, però........

Il sindaco di un piccolo comune senza forze di polizia - avendo la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria - può anche fare le multe e usare l'autovelox. L'articolo 12 del codice della strada dice che l'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal codice spetta in via principale alla specialità polizia stradale e ad altri corpi. L'espletamento di quei servizi (l'accertamento delle violazioni al codice della strada) spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati dal Codice di procedura penale. Ed ecco quindi un primo ok al sindaco che usa l'autovelox. E chi sono gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria? Lo è pure il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

Il sindaco dovrà fermare gli automobilisti e contestare le infrazioni. Lo ha chiarito il ministero in risposta a una specifica richiesta della regione Piemonte. Un sindaco aveva infatti chiesto chiarimenti sulla possibilità di intervento diretto di un intraprendente amministratore. A parere dell'organo tecnico centrale, un sindaco può espletare servizi di polizia stradale da parte del primo cittadino munito della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura civile. Ovvero nel caso in cui nel piccolo comune manchi qualsiasi ufficio di polizia. In tal caso il sindaco, ai sensi degli articoli 11 e 12 del codice della strada, può anche svolgere funzioni di polizia stradale. Sia per accertare infrazioni sia per rilevare incidenti. Per l'impiego degli autovelox però il comune dovrà avere a disposizione strumentazione di proprietà o a noleggio. E il sindaco vigile dovrà poi procedere alla contestazione immediata delle infrazioni accertate perché non è possibile dotare un piccolo comune senza vigili di strumenti automatici, prosegue il ministero. Ferma il trasgressore ed è tutto in regola.

E se c'è un sinistro? Le cose si complicano ulteriormente. Il sindaco, secondo il ministero, avrebbe anche l'obbligo di intervenire in caso di incidente stradale. Configurandosi un'ipotesi penale di omissione in caso di mancato intervento, laddove richiesto. La posizione ministeriale lascia pochi spazi alla fantasia. Se un sindaco decide di fare il vigile volontario per il suo comune deve assumersi oneri ed onori della qualifica: il primo cittadino dovrà intervenire in caso di incidenti con metro e cordella. Non basta quindi affittare un autovelox e stare a guardare i tecnici privati che scattano multe dal finestrino agli ignari automobilisti. Il primo cittadino dovrà fermare i trasgressori e contestare le infrazioni sperando che nel frattempo non capiti un incidente che sarà chiamato a rilevare.

Bollo auto storiche : regole uguali per tutte le regioni....forse

La legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 666), abrogando i commi 1 e 2, articolo 63, legge n. 342/2000, ha stabilito che a decorrere dal 2015 è soppressa l'esenzione dal bollo per autoveicoli/motoveicoli "storici", costruiti da oltre 20 anniFino a 30 anni si paga. Ma ecco la questione: il bollo è una tassa regionale. Se lo Stato dice che il bollo si paga, chi decide alla fine, lo Stato stesso o le regioni? Qualche regione si regola seguendo le indicazioni dello Stato, altre seguendo le solite norme autonome che già erano in vigore prima della legge stabilità.

 Con un question time (una fase dei lavori del parlamento, nella quale si illustrano argomenti di particolare urgenza, e a cui dovrebbe essere data risposta in aula dall'organo esecutivo) del 25 febbraio 2015, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che la regione non può disciplinare la materia in contrasto con la norma statale e che, quindi, non può prevedere esenzioni a meno che la legge statale non lo disponga. A parlare è stato Enrico Zanetti, sottosegretario all'Economia, davanti alla commissione Finanze della Camera.

Quindi, per il ministero, vale la legge dello Stato, e non valgono le singole norme a livello regionale, benché il bollo sia una tassa che entra nelle casse delle regioni. Per capirci di più, è utile l'approfondimento di Maurizio Caprino sul Sole 24 Ore: "Il principio era chiaro sin dal 2003, quando fu sancito dalla Consulta, con la sentenza 296, richiamata da Zanetti. Alla fine di quello stesso anno la Finanziaria 2004 aveva fatto salve le leggi regionali già in vigore, ma con una formula destinata a creare ambiguità: poneva un termine, poi superato nei fatti. Poi è intervenuta l'ultima attuazione del federalismo fiscale, contenuta nel Dlgs 68/2011, e qui il sottosegretario ha chiarito che nulla è cambiato: l'articolo 6 ha lasciato salvi solo i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, che poi di fatto sono relativi ai soli importi tariffari". Zanetti ha anche citato la sentenza 288/2012 della Consulta, che ha qualificato il bollo auto come "tributo proprio derivato": le regioni non possono modificarne il presupposto e i soggetti d'imposta (attivi e passivi). Arriviamo al cuore del problema: un'esenzione non è altro che una modifica dei soggetti passivi, diventa evidente che solo lo Stato può disporla. E invece la situazione attuale resta molto variegata: ogni regione fa a modo suo.

Le nette affermazioni rese da Zanetti potrebbero restare senza seguito, spiega Caprino: solo in pochi casi sono state impugnate davanti alla Corte costituzionale leggi regionali "creative" in materia di bollo auto. Senza contare che non di rado siamo di fronte a mere prassi, che come tali non sono impugnabili. Inoltre, è allo studio un disegno di legge di riforma del bollo auto: i tecnici sono al lavoro per disegnare un assetto che tenga finalmente conto dei princìpi fissati fin dal 2003. E' difficile che il governo intervenga in un simile contesto.

Cellulare al volante: gli SMS moltiplicano per 23 il rischio di incidente

Telefonare al volante distrae: questo lo sanno tutti. Il dato su cui riflettere è però che, secondo le statistiche spagnole, il 38% degli incidenti con feriti verificatisi lo scorso anno ha visto la distrazione come fattore concorrente. In particolare, inviare messaggi con il telefono cellulare durante la guida moltiplica per 23 il rischio di incidente. Al volante il 99% della vostra attenzione non è sufficiente. Maneggiare cose che possono uccidere richiede tutta la concentrazione possibile.  Perché allora, a molti di noi sembra normale distrarsi alla guida?  

Guidare con cellulare in mano è vietato dal Codice della strada di quasi tutti i Paesi europei poiché aumenta notevolmente il pericolo di provocare incidenti stradali anche gravi. Solo la Svezia non impone l'uso del vivavoce e l'Irlanda pensa a una multa di 1.000 euro, ma ovunque gli automobilisti europei  si distraggono mentre sono in auto.  Un rischio sempre più banalizzato da chi ignora che in quei 2 secondi impiegati a leggere un SMS si possono percorrere alla cieca oltre 60 metri a 120 km/h. Un dato che esce fuori da un banale calcolo aritmetico. Il nostro Codice della strada, all'articolo 173, vieta al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore. È consentito l'uso di apparecchi a vivavoce o dotati di auricolare, purché il guidatore abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il funzionamento l'uso delle mani.

 Insomma, guidare col cellulare in mano è vietato (idem inviare messaggi o consultare le email o la rubrica o altro). Altrimenti, scatta una multa di 160 euro, più il taglio di cinque punti della patente. 

Circolazione nelle rotatorie: come evitare incidenti dando la giusta precedenza

E' diventato ormai "di moda" eliminare gli impianti semaforici e sostituirli con delle rotatorie, spesso ben definite, e mantenute sempre alla perfezione. Ma, come si sa, le rotatorie sono l'incubo dell'automobilista: come percorrerle? Quando dare la precedenza? Come comportarsi quando ci siamo dentro e vogliamo uscire sulla via laterale? Vediamo di dare risposte chiare ai lettori, cosi da facilitare, e soprattutto rendere più sicura, la circolazione nel cosiddetto "percorso rotatorio".

COSA DICE IL CODICE DELLA STRADA - I più curiosi avranno notato che nel nostro codice della strada non esiste una norma specifica che regolamenta la circolazione nelle rotatorie. Bisogna quindi fare riferimento ad alcune norme del codice che disciplinano la circolazione dei veicoli sulla strada, in generale: si tratta degli articoli 143, 144 e 154, da adeguare alla particolare conformazione della rotatoria. L'articolo 143 impone l'obbligo di percorrere la corsia più libera di destra; l'articolo 144 impone di  circolare per file parallele in centro abitato in relazione alla densità di traffico; l'articolo 154 disciplina, tra l'altro, l'utilizzo degli indicatori di direzione, nel caso si intendesse cambiare corsia o direzione. Ai fini della circolazione infatti le rotatorie devono considerarsi come aree di intersezione, di fatto degli autentici incroci che canalizzano il flusso di auto in senso circolare. Tutte le rotonde (o rotatorie a dir si voglia) sembrano uguali ma all'atto pratico potrebbero richiedere un approccio molto diverso con la precedenza a seconda del numero di corsie di marcia dentro e fuori la rotatoria. Vediamo nel dettaglio i singoli casi.

COME USARE LE FRECCE CORRETTAMENTE - Prima di passare all'analisi di chiari esempi, ecco alcune regole di sicurezza stradale per una corretta circolazione all'interno delle rotatorie:

  • prima di entrare in rotatoria si deve rallentare, moderando la velocità;
  • se si intende uscire nella prima via, è necessario entrare in rotatoria e percorrere la corsia di destra, o comunque mantenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata (come vuole l'articolo 143, CdS);
  • nel caso in cui si intendesse proseguire ed uscire su successive strade laterali, è necessario circolare invece il più vicino possibile alla circonferenza interna della rotatoria, percorrendo quindi la corsia più a sinistra, quella più vicina all'isola centrale.

Per quanto riguarda l'uso degli indicatori di direzione, si ritiene che:

  • in fase di ingresso nella rotatoria, sia necessario inserire l'indicatore di direzione destro, per segnalare che si sta per svoltare a destra, al fine di imboccare il senso rotatorio;
  • durante la circolazione all'interno della rotatoria, si ritiene che non sia indispensabile azionare alcun indicatore di direzione, a meno che non si intenda cambiare corsia di marcia, nel caso in cui la rotatoria sia composta da due o più corsie;
  • quando si decide di uscire dalla rotatoria, è necessario segnalare con il dovuto anticipo tale manovra azionando l'indicatore di direzione destro. In tale situazione, il veicolo in uscita dovrà dare la precedenza ai veicoli che circolano nella corsia più esterna (precedenza a destra).

A CHI SPETTA LA PRECEDENZA - Potremmo trovarci nella situazione di una rotatoria a corsia unica ma con due corsie di entrata: chi ha la precedenza per entrare in rotonda, nel caso di veicoli affiancati? In assenza di particolari disposizioni normative, vale la regola generale della precedenza a destra prevista dall'articolo 145, codice della strada. Quindi, avrà la precedenza per accedere alla rotatoria il veicolo che circola sulla corsia di entrata di destra. Nel caso in cui, invece, anche la rotatoria, come i bracci di ingresso, abbia due corsie di marcia, ciascun veicolo dovrà accedere stando nella propria corsia: il veicolo di destra dovrà accedere nella corsia più esterna, mentre il veicolo di sinistra dovrà stare nella corsia più centrale. Sarà poi possibile cambiare la corsia, facendo uso degli indicatori di direzione e concedendo la prescritta precedenza a destra, a seconda della direzione che si intende imboccare.

di Marco Massavelli

Tratto da www.sicurauto.it

Sciopero benzinai dal 3 al 5 Marzo

Tra il 3 e il 5 marzo in autostrada fare rifornimento potrebbe diventare davvero difficile poiché potrebbero essere tanti i benzinai che prenderanno parte allo sciopero indetto da Faib Confesercenti, Fegica Cisl ed Anisa Confcommercio con l’intento di manifestare le loro rimostranze al Governo circa il progetto di ristrutturazione della rete. La serrata dei distributori di benzina di ben 48 ore inizierà alle ore 22,00 di martedì 3 marzo e si concluderà alle 22,00 di giovedì 5 marzo.

Novità per gli automobilisti dal Ddl “Concorrenza”


Il Ddl Concorrenza varato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri prevede alcune novità che riguardano da vicino il mondo dell’automobile. In particolare, per la comparabilità delle offerte RC Auto, viene indicato "l'obbligo" per l’assicurazione di "praticare sconti significativi" nel caso in cui l’automobilista accetti determinate clausole finalizzate al contenimento dei costi e al contrasto delle frodi: tra queste, "l'ispezione preventiva del veicolo e l‘installazione della scatola nera o di rilevatori del tasso alcolemico". Per chi dice sì, il Ddl prevede che gli istituti, "sotto il controllo dell’Ivass (l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), creino pacchetti di offerte a prezzo sensibilmente più basso". Con l’Ivass, al quale vengono affidati i poteri di controllo e monitoraggio, le assicurazioni potranno definire altri strumenti per contenere gli importi. Allo steso modo il Ddl prevede sconti in caso di riparazioni presso le officine convenzionate, misura peraltro già al centro di polemiche e critiche. In ultimo è prevista l’abolizione del “monopolio" delle Poste per la consegna delle multe e un nuovo obbligo sull'indicazione dei testimoni in caso di sinistri con soli danni alle cose

Guida in stato di ebbrezza: reato anche per chi va in bici

Il reato di guida in stato di ebbrezza può essere addebitato anche a chi conduca, in tale stato, una bicicletta. E' quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 2 febbraio 2015.

In merito alla  inapplicabilità della disciplina penalistica della guida in stato di ebbrezza alla conduzione di veicoli non motorizzati, come la bicicletta, si afferma che il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso mediante la conduzione di tale tipologia di veicolo, potendo il  mezzo usato interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale.

Ciò al di là della circostanza costituita dalla eventuale inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie, come quella della sospensione della patente di guida, in forza del principio generale che esclude l'applicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a chi abbia commesso reato conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione.

Nella fattispecie i giudici del merito avevano escluso la tesi difensiva della pretesa inoffensività della condotta tenuta dal conducente, sottolineando l'oggettiva idoneità della conduzione della bicicletta in condizioni di ebbrezza alcolica, a interferire con il regolare e sicuro andamento della circolazione stradale, con la conseguente creazione di un oggettivo e concreto pericolo per la sicurezza e l'integrità del pubblico degli utenti della strada.

Il giallo dura tre secondi? Bastano per la multa

C’è chi accelera, in modo da occupare l’incrocio il minor tempo possibile, e chi rallenta perché sa di “non potercela fare”. Come ci comportiamo alla guida di un veicolo quando la luce del semaforo passa dal verde al giallo?

Qualsiasi sia la risposta, prima di salire in auto, dovremmo prendere in analisi la sentenza 27348/2014 della Corte suprema di cassazione: una durata delle luce semaforica gialla di almeno tre secondi è sufficiente a richiedere all’automobilista il corretto arresto del veicolo prima dei punti stabiliti.

La vicenda che ha richiesto un chiarimento da parte della Cassazione ha visto coinvolto un automobilista che era stato multato più volte dal sistema T-Red per aver attraversato l’incrocio a semaforo rosso. L’automobilista aveva impugnato le sanzioni dimostrando che la durata della luce gialla fosse di 3.365 secondi, tempo non sufficiente secondo il soggetto multato a liberare l’incrocio in condizioni di sicurezza.

All’interno del Codice della Strada non vi è nessun riferimento concreto alla durata minima di accensione della luce semaforica gialla: ci si limita a dare delle indicazione riguardo l’arresto entro i limiti consentiti, questo perché secondo la Cassazione “la durata più o meno lunga della luce semaforica gialla (non essendo prevista una durata minima) non può assumere rilevanza alcuna”.

Quindi l’automobilista deve adeguare la velocità del mezzo in base alla strada percorsa perché i quattro secondi – fino ad oggi considerati il tempo minimo di accensione del semaforo giallo – non possono essere considerati inderogabili. Secondo la Cassazione in presenza di lanterne semaforiche in cui la durata minima della luce gialla è superiore ai 3 secondi, anche solo di pochi decimi, le multe elevate per chi passa con il rosso restano regolari.

Ma perché per la Cassazione bastano tre secondi di giallo? Non si tratta di un numero scelto a caso: secondo uno studio condotto dal Cnr (Consiglio nazionale ricerche) per definire le “Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali”  è stato stabilito che il tempo minimo è di 3, 4 e 5 secondi per velocità dei veicolo pari a 50, 60 e 70 Km/h.

Quindi tutto è definito e, anche se mediamente i tempi della lanterna gialla sono compresi tra i quattro e cinque secondi, conviene frenare e sostare qualche minuto al semaforo rosso. per poche manciate di secondi.

Bollo auto, il pagamento prorogato al 28 febbraio 

Vengono allungati  i tempi per chi deve pagare il bollo auto scaduto a fine 2014. Infatti la Regione ha prorogato i tempi di pagamento fino al 28 febbraio, senza il rischio di incorrere in sanzioni. La nuova scadenza si è resa necessaria dopo il caos suscitato dall'aumento della tassa stabilito dalla Regione lo scorso dicembre (tra il 6 e il 10 per cento) che ha reso impossibili i pagamenti fino alla scorsa settimana. A questo si è aggiunta la confusione creata dalle lettere, arrivate a casa di molti automobilisti, che riportavano i vecchi importi, con l'avvertimento che sarebbero potuti cambiare, ma senza l'indicazione della cifra esatta. Per arginare il problema la Regione ha pubblicato online il nuovo tariffario, con una tabella nella quale, in corrispondenza dei kilowatt della vettura, è riportata la somma da pagare secondo la categoria di emissione di inquinanti.


Revisione macchine agricole : tutto rimandato di sei mesi

È dal 1992 che se ne parla, ma non è ancora entrata in vigore. Stiamo parlando della revisione delle macchine agricole, prevista dal Codice della Strada entrato in vigore ormai 13 anni fa, più precisamente dall’articolo 111. Mancavano le norme attuative, ovvero un regolamento indicante le parti più tecniche: chi è autorizzato a farla, ogni quanto, cosa si deve controllare. Regolamento che doveva vedere la luce entro la fine del 2014, con l’inizio delle revisioni al 30 giugno 2015.

Ma come succede spesso in Italia, non si è arrivati pronti alla fatidica data, ed è stato tutto rinviato. Con il decreto-legge 192 del 31 dicembre 2014 (il classico “milleproroghe” di fine anno), sono stati prorogati i termini relativi all’attuazione della revisione. In particolare la proroga è di soli 6 mesi: entro il 30 giugno 2015 sarà necessario adottare il decreto attuativo, e le revisioni dovranno partire dal 31 dicembre 2015. La precedenza sarà data alle macchine più “anziane”, ovvero quelle immatricolate prima del 1° gennaio 2009. La revisione dovrebbe accertare lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la circolazione, migliorando quindi la sicurezza, sia in strada che in campo, e sia del conducente che degli altri automezzi.

Permangono ancora molti dubbi sulla parte tecnica del processo di revisione. Quali saranno i componenti soggetti a controllo? Chi sarà autorizzato a farlo? In attesa dei chiarimenti necessari il tempo passa, e le scadenze, seppur prorogate a regime perpetuo, si avvicinano.

Da oggi è possibile pagare il bollo auto in Piemonte

Da oggi, mercoledì 21 gennaio, è possibile pagare il bollo auto per il 2015. La Regione Piemonte, infatti, ha provveduto all’aggiornamento della relativa banca dati: operazione che ha reso impossibile saldare il dovuto nei primi venti giorni di questo mese. I

Alle società e agli enti proprietari di più veicoli viene anche offerta la possibilità di usare l’applicativo web reso disponibile dalla Regione.

Il prospetto delle tariffe aggiornate è consultabile all’indirizzowww.regione.piemonte.it/tributi/dwd/tau_tariffe.pdf 

L’importo del dovuto si calcola in base alla potenza dei veicoli e al valore delle loro emissioni di inquinamento in atmosfera. Entrambi i dati sono riportati sul libretto di circolazione.

Da quest’anno in molte regioni, tra le quali il Piemonte, hanno l’obbligo di pagare la tassa i mezzi storici con meno di 30 anni.


Sistri, il rinvio penalizza i trasporatori

L’ultimo rinvio normativo in materia di SISTRI, penalizza fortemente i vettori specializzati nel trasporto di rifiuti pericolosi.

Fino ad oggi le proroghe per l’applicazione del SISTRI sono state concesse in maniera unificata e sempre con la stessa motivazione: far scattare le sanzioni solo quando il sistema di tracciabilità fosse divenuto efficiente e funzionale.

Nel decreto cosiddetto "Milleproroghe" invece, nel concedere il rinvio delle sanzioni per il mancato rispetto del SISTRI, sono state separate le sanzioni per la mancata applicazione delle procedure di utilizzo del SISTRI, prorogate al 1° gennaio 2016, dalle sanzioni per la mancata iscrizione o il mancato pagamento del contributo annuale al sistema di tracciabilità, rinviato di un solo mese, obbligando le imprese che operano nel settore del trasporto dei rifiuti pericolosi  a pagare, entro il 1° febbraio 2015, il contributo SISTRI per evitare pesanti sanzioni amministrative.

Numerose le richieste degli organismi di categoria affinchè, nella fase di approvazione e conversione del decreto legge 192/2014, si riallinei la decorrenza di entrambe le sanzioni alla data del 1° gennaio 2016, data entro la quale il Sistema dovrebbe essere semplificato, reso funzionante e funzionale, ma anche efficiente e poco costoso per tutti gli operatori della filiera.

UNASCA: RITORNA L’EMERGENZA TARGHE, IL POLIGRAFICO HA BLOCCATO LA PRODUZIONE E LA CONSEGNA ALLE MOTORIZZAZIONI CIVILI.


L’UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica), in

rappresentanza degli studi di consulenza, lancia l’ennesimo allarme sull’emergenza targhe, preoccupata dalle conseguenze che una simile situazione produrrà per i cittadini e all’intero settore, che sta cercando con grande difficoltà di superare la crisi.

Come già accaduto in passato, infatti, diversi Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile stanno esaurendo le scorte delle targhe necessarie per immatricolare autovetture e autocarri, il tutto a causa del blocco della produzione dello stabilimento del Poligrafico dello Stato di Foggia e della mancata consegna agli Uffici che ne hanno già fatto richiesta. In particolare sono le provincie di Milano e Firenze e Ascoli Piceno ad aver esaurito le scorte e, a breve, termineranno anche presso gli Uffici di Torino, Modena, Grosseto e Trento mentre è ipotizzabile che altre realtà provinciali nei prossimi giorni si troveranno in analoghe condizioni.

“E’ davvero incredibile – spiega Ottorino Pignoloni, segretario nazionale Unasca Studi – che anno dopo anno si debba continuare a segnalare questo stesso disservizio, che mette a rischio, più volte nel corso dell’anno, il ritiro e l’uso dei veicoli già acquistati, spesso necessari anche per lavorare come nel caso degli autocarri, oltre al fatto che il problema danneggia anche il lavoro delle agenzie, in alcuni casi impossibilitate a fornire il servizio richiesto dai cittadini.

Sarebbe davvero paradossale – continua Pignoloni – che il blocco della produzione, quindi della consegna dei lotti di targhe, fosse dovuta a una mancata comunicazione di autorizzazione a produrre e consegnare le targhe da parte del Ministero dell’Economia e Finanze al Poligrafico dello Stato. Ed è bene ricordare che questo sistema italiano di

produzione e distribuzione delle targhe è unico e il più costoso nel panorama comunitario.

Bollo per le moto di venti anni. Diversa la situazione regione per regione


E' importante informare tutti i possessori di una moto storica di venti anni, in procinto di pagare il bollo, che la situazione si presenta differente regione per regione.
La FMI consiglia dunque, prima di procedere al pagamento della tassa di proprietà, come stabilito dalla Legge di Stabilità 2015, di attendere ancora qualche giorno e di consultare gli uffici regionali per ricevere istruzioni corrette. Al momento soltanto la Regione Lombardia ha diffuso l'intendimento (comunque non ancora ufficiale) di mantenere la tassa di circolazione forfetaria per un veicolo iscritto ad un  registro storico, a patto però che esso non sia l'unico mezzo posseduto e quindi di utilizzo quotidiano.
Ecco quindi l'esempio di una regione che si discosta dalla legge nazionale. Questo è possibile perché la tassa automobilistica è di competenza regionale. La FMI sta prendendo contatti con le singole amministrazioni per capire come orientare gli utenti e - ovviamente – per sensibilizzare gli assessori, ove possibile, a mantenere la tassa di circolazione.

Come è noto, il 22 dicembre 2014 il Parlamento ha abolito per i mezzi tra i venti ed i trenta anni la tassa di circolazione forfetaria agevolata, reintroducendo la tassa di proprietà che quindi è dovuta anche se i mezzi non sono  circolanti. Un provvedimento davvero poco "amico" degli amanti dei veicoli storici e poco sensibile alla storia e alla cultura motoristica italiana, che la FMI ha tentato in ogni modo di contrastare, attraverso la presentazione di emendamenti contrari all'iniziativa, alla Camera e al Senato. Il Governo tuttavia, ponendo la fiducia sull'intera Legge di Stabilità e dunque evitando che venisse votata articolo per articolo, non ha permesso di cancellare questa iniziativa.

Abbiamo peraltro più volte fatto presente come le previsioni di guadagno  di 78,5 milioni di euro dalla reintroduzione della tassa di proprietà per i mezzi tra i venti ed i trenta anni risultino assolutamente non rispondenti alla realtà, in quanto, essendo la tassa di competenza regionale non è possibile calcolare l'effettivo numero di mezzi soggetti al pagamento su tutto il territorio ed inoltre, come testimoniano le numerosissime comunicazioni di protesta che riceviamo quotidianamente, saranno molti, moltissimi coloro che, non potendo fare fronte alla tassa di proprietà, manderanno alla rottamazione i propri mezzi, oppure li venderanno all'estero in paesi dove la cultura storica motoristica è più viva e non penalizzata dalle istituzioni.

Negli ultimi anni, a seguito dell'introduzione della tassa di circolazione forfetaria (di 10,33 euro circa per le moto) con l'articolo 63 della legge 342/2000, molte persone hanno finalmente potuto coltivare la loro passione, conservando in garage anche più di una moto, contando sul fatto che il bollo andava pagato solo se il veicolo circolava. Ciò ha permesso la ricostruzione di un patrimonio storico e culturale di cui la FMI va fiera e che oggi rischia nuovamente la dispersione. Senza contare che molti appassionati si sentono traditi dal proprio Stato che nel 2000, con la precedente legge, li ha incoraggiati alla conservazione agevolandoli nella tassazione, ed oggi invece li penalizza. Ricordiamo che la tassa di circolazione forfetaria resta in vigore per i mezzi al compimento del trentesimo anno di età.

Infine è importante chiarire che le novità attengono esclusivamente al bollo, mentre per tutto ciò che riguarda le agevolazioni assicurative e le norme sulla circolazione, è in vigore l'articolo 60 del Codice della Strada, che stabilisce che un mezzo è da considerarsi di interesse storico e collezionistico al compimento del ventesimo anno di età, se esso viene iscritto ad un registro storico.

Tratto dal sito della Federazione Motociclistica Italiana

Autotrasporto, la richiesta per il rimborso accise scade il 31 Gennaio      

 

Entro il termine del 31 Gennaio 2015, devono essere presentate le dichiarazioni dei consumi di gasolio da parte delle imprese di autotrasporto merci, al fine di ottenere il recupero accise.

Le istanze devono riferirsi alle fatture per rifornimento di gasolio aventi data fino al 31 dicembre 2014. Eventuali consumi non risultanti dalle fatture non sono ammessi al beneficio, così come sono esclusi dal rimborso i consumi relativi a veicoli di peso inferiore a 7,5 tonnellate.

La misura dello sconto accise per il quarto trimestre 2014 è pari a 216,58609 euro per ogni mille litri di gasolio.

Lo sconto spettante può essere usufruito in compensazione dei versamenti tributari e previdenziali effettuati tramite il modello F24, decorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso in denaro. Nel caso di compensazione, la stessa non è soggetta ad alcun limite di importo e può essere effettuata fino alla fine dell’anno successivo a quello in cui è sorto il credito d’imposta; eventuali eccedenze non compensate dovranno essere chieste a rimborso entro i successivi sei mesi.

Ulteriori informazioni sul sito www.agenziaoccelli.com

Rincaro pedaggi: Monte Bianco, Frejus, Austria


Dal 2015 sono aumentati i pedaggi per l'attraversamento dei trafori del Monte Bianco e del Frejus (+2,59%) nonché i pedaggi delle autostrade austriache (+ 2 %).

Legge stabilità : l'esenzione bollo auto passa da venti a trenta anni 

Brutte notizie per gli appassionati di auto storiche: con la legge di stabilità 2015 approvata in via definitiva dalla Camera è passato anche il provvedimento che toglie l’esenzione dal bollo per le “ventenni”.

In parole povere le vetture con un’età compresa tra 20 e 29 anni dovranno tornare a pagare il bollo per intero come i veicoli più recenti. Saranno esentati dal pagamento (o dovranno versare una cifra forfettaria di 25,82 euro in caso di mezzo circolante) solo i proprietari di automobili con almeno 30 anni di vita.


Il bollino ecologico in Austria va esposto dal 1° Gennaio 2015

I veicoli di classe Euro2 e superiori ammessi alla circolazione nei Lander di Vienna e della parte orientale della Bassa Austria, dal 1°gennaio 2015 avranno l’obbligo di essere dotati di un apposito contrassegno attestante la categoria Euro di appartenenza - denominato "Abgasplakette" - che deve essere posizionato sulla parte destra del parabrezza del veicolo.

Albo autotrasportatori : la quota di adesione va pagata entro il 31/12

Si ricorda la scadenza del 31 dicembre per il versamento da parte delle imprese di autotrasporto dei contributi d’iscrizione all’Albo per il 2015.

 

Come è noto, l’ammontare dovuto è composto dalla quota fissa d’iscrizione aumentata della quota variabile in funzione del numero dei veicoli in disponibilità dell’im­presa e della ulteriore quota a veicolo.

La misura delle quote è rimasta invariata rispetto al 2014. Per il dettagluio sulle quote visionare il nostro articolo pubblicato nel mese di Novembre.

Auto, piccoli segnali di ripresa

Il quadro dell'economia italiana, al di là delle speranze di ripresa, continua a essere cupo. Nel terzo trimestre 2014 il prodotto interno lordo ha fatto registrare il tredicesimo calo consecutivo. Rispetto ai livelli ante-crisi la produzione industriale è diminuita del 26 per cento. La fiducia dei consumatori è di nuovo in calo e quella delle imprese pure. Ci sono però alcuni settori che per effetto della crisi hanno avuto una penalizzazione molto superiore a quella del resto dell'economia che mostrano segni di ripresa. Per l'edilizia, che dal 2004 ad oggi ha perso il 45% delle compravendite, i dati dell'Osservatorio Omi del l'agenzia delle Entrate dicono che negli ultimi mesi si sta notando un certo risveglio della domanda. Anche per l'automobile si sta manifestando un fenomeno analogo. Dopo un calo del 48% tra il 2007 e il 2013, il 2014 chiuderà in crescita. Vi sono inoltre diversi elementi emersi recentemente che inducono a ritenere che la ripresina del 2014, manifestatasi nonostante le persistenti difficoltà dell'economia, possa consolidarsi e rafforzarsi nel 2015.

Un primo segnale importante viene dai consumi di benzina e gasolio auto che in settembre e in ottobre aumentano dopo una lunga serie di cali e dopo aver fatto registrare nel 2013 una contrazione del 20,9% sul 2007. A ciò si aggiunge che questo segnale trova conferma negli ultimi dati sul traffico in autostrada che, secondo l'Aiscat, nel periodo gennaio-agosto è aumentato dello 0,8 per cento. Un altro elemento importante è poi la risposta positiva che il mercato ha dato all'intensificato impegno in termini di campagne pubblicitarie e promozionali profuso delle case automobilistiche nell'ultima parte dell'anno.

Ci si può legittimamente chiedere come sia compatibile una ripresa delle immatricolazioni con una situazione economica che, al di là delle previsioni degli uomini e dei centri studi di buona volontà, permane estremamente grave. Per l'auto la risposta è semplice: in un paese in cui l'82,7% degli spostamenti motorizzati (cioè di tutti gli spostamenti esclusi quelli a piedi e in bicicletta) avviene in automobile e in cui il trasporto pubblico aumenta le tariffe, taglia le linee e peggiora il servizio, dell'automobile non si può fare a meno. Ne consegue che nella crisi che stiamo ancora vivendo chi non ha potuto comprare un'auto nuova per sostituire la sua vettura ormai pronta per il pensionamento ha continuato a utilizzarla, sia pure in condizioni di minor sicurezza e ricorrendo in misura crescente al supporto dell'officina. Ma anche le veterane più gloriose alla fine cedono e nonostante la crisi vi è ormai una quota crescente di persone che è “costretta” a comprare una nuova auto.

La dimostrazione della verità di quanto affermato è nei numeri sul parco circolante che mostrano che il cosiddetto fenomeno della demotorizzazione è stato molto limitato e appare già superato nel corso del 2014. Fino al 2011 il parco circolante italiano ha continuato ad aumentare raggiungendo una consistenza di 37.113.000 unità. Nel 2012, nonostante un fortissimo calo delle immatricolazioni, il parco è diminuito, ma di sole 35.026 unità (-0,09%) e nel 2013 vi è stato un altro calo, ma di sole 115.340 unità (-0,3%), inezie, e secondo le prime stime nel 2014 il parco circolante è tornato ad aumentare: 91.983 unità in 10 mesi.

Poiché l'età media delle auto circolanti è salita da 7 anni e 6 mesi del 2007 a 9 anni e 9 mesi del 2013 e poiché con i volumi attuali delle immatricolazioni continua ad aumentare, il numero delle auto che dovranno essere necessariamente sostituite nel prossimo futuro è destinato a crescere, tanto più che, come si diceva, si sta delineando una ripresa del traffico. Anche senza una ripartenza dell'economia è dunque lecito attendersi che nel 2015 il mercato dell'auto continuerà a crescere. Certo se vi fosse la ripresa dell'economia il recupero potrebbe essere più forte anche perché, sulla base dei dati del primo decennio del secolo, il livello fisiologico del rinnovo annuale del parco circolante è intorno a 1.830.000 autovetture. Se poi il Governo accogliesse la proposta dell'Unrae di introdurre, non gli incentivi del passato, ma un sistema di detrazione fiscale analogo a quello già da tempo sperimentato con grande successo nel settore dell'edilizia, la ripresa dell'auto potrebbe essere più rapida con beneficio in primis dell'economia italiana.

Gian Primo Quagliano

Tratto da "IL SOLE 24 ORE"

Notifica verbali : il tempo scorre dalla data dell'infrazione

Il termine di 90 giorni per la notifica dei verbali relativi alle infrazioni del Codice della strada decorre dalla data dell'infrazione e non da quella dell'accertamento. Lo ha ribadito il giudice di pace di Milano (giudice Francesco Rocca) con la sentenza 13347, depositata il 20 novembre, che ha confermato le osservazioni del ministero dell'Interno il quale, rispondendo alla Prefettura di Milano con la nota 16968 del 7 novembre scorso, ha bocciato la prassi del Comune di notificare i verbali oltre i termini consentiti dalla legge.

La nota del ministero ha lasciato un margine ai giudici di pace nei casi in cui «fattori esterni» impediscano la notifica nei termini indicati dall'articolo 201 del Codice della strada. La risposta dei Comuni è stata immediata: l'alto numero di infrazioni renderebbe impossibile notificare tutti i verbali entro i termini. Le prime indicazioni della giurisprudenza, invece, sono chiare. La notifica dei verbali deve decorrere da una data certa e inequivocabile senza che i Comuni «possano accampare una pluralità di impegni di cui risulterebbero oberati».

Il giudice di pace di Milano ha accolto un ricorso relativo a un'infrazione per eccesso di velocità accertato con un autovelox collocato sul cavalcavia del Ghisallo, che ha sanzionato in media oltre duemila automobilisti al giorno. Immediati sono arrivati i ricorsi e in questi giorni sono rese note le motivazioni delle prime sentenze favorevoli ai conducenti. 
La sentenza offre un'interpretazione “evolutiva”: il giudice “invita” i Comuni ad adeguarsi al «progresso telematico e di ricerca dei dati» che non può più essere quello del passato, quando «le ricerche erano effettuate ancora per telefono o per iscritto». Ma la tecnologia non risolve tutto. L'agente incaricato, infatti, deve validare i verbali precompilati e i fotogrammi (articolo 11 del Codice della strada e direttiva Maroni del 14 agosto 2009). Tale omissione renderebbe nulli i verbali.

Seguendo questo orientamento, quindi, la Pa potrebbe essere costretta a rivedere il proprio modo di operare, soprattutto perché le multe che vengono contestate in maniera differita sono circa il 90% del totale. Si eviterebbe in questo modo il rischio di spostare in avanti sine die il termine entro cui gli agenti possono accertare le infrazioni. Nel caso esaminato dal giudice di pace, la violazione era stata commessa il 5 aprile, mentre l'accertamento era stato fatto risalire al successivo 1° luglio, con verbale notificato il 27, quindi ben oltre il termine dei 90 giorni. Il vizio di notifica potrebbe avere conseguenze pesanti sulle casse dei Comuni, portando all'annullamento di tutti i verbali notificati fuori termine.

La questione è già stata sollevata più volte, soprattutto con riferimento ai verbali che prevedono anche la decurtazione dei punti della patente del conducente. In questi casi, lo slittamento in avanti dei tempi di accertamento vanifica di fatto il diritto di difesa del ricorrente, quasi sempre posto nell'impossibilità di ricordarsi il nome del conducente e di comunicarlo tempestivamente, con il rischio di vedersi notificare un ulteriore verbale. Le pronunce però sono state oscillanti, ritenendo valide le multe se le attività di accertamento venivano svolte in tempi ragionevoli, che in ogni caso dovevano essere indicati.
Ora, se l'orientamento milanese sarà confermato, i Comuni dovranno adeguarsi velocemente, con il rischio, in caso contrario, di vedersi addebitare anche le spese del giudizio.

 Tratto da "Il sole 24 Ore"